Reversibilità pensione al nipote a carico: Corte Cost. n. 88-2022

La Corte costituzionale ha affermato nella sentenza n. 88 del 5 aprile 2022  che la pensione di reversibilità  spetta anche agli eredi maggiorenni inabili al lavoro a carico del soggetto deceduto. in particolare si stabilisce l'illegittimità costituzionale dell'art 38 del DPR 818 1957 nella parte di cui esclude tale ipotesi. 

Il caso era stato sollevato dalla Cassazione sezione lavoro  per il caso in cui il giudice di appello aveva negato la pensione di reversibilita alla nipote maggiorenne ma totalmente incapace di intendere e di volere, che viveva a carico del nonno, prima della sua morte, in quanto orfana dei genitori. 

Lla Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3847 del 2018, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda del tutore  rilevando che 

 il disposto dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, come sostituito dalla legge 4 aprile 1952, n. 218  e successivamente dalla legge 21 luglio 1965, prevede che  la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli superstiti minorenni e di qualunque età inabili, a carico del genitore al momento del decesso.  Tale norma è stata integrata poi a seguito della sentenza C.COST n. 180 del 1999 , anche ai nipoti minori conviventi a carico, ma non ai nipoti maggiorenni 

Nel caso di specie la maggiore età della nipote escludeva, quindi,  ad avviso della Corte di merito, la spettanza della pensione di reversibilità. 

La Consulta si esprime innanzitutto affermando la rilevanza della questione e osserva che  la sentenza del 1999  ha sanato l'incostituzionalità della norma precedente  per salvaguardare una condizione di minore capacita  che è comune ai soggetti minorenni come  ai soggetti incapaci di intendere e di volere.

Inoltre secondo la consulta se il legame sotteso al rapporto tra nonno e nipote minorenne, come presupposto per l’accesso al trattamento pensionistico di reversibilità, deve essere ritenuto meritevole di tutela, analoga valutazione collegata al fondamento solidaristico della pensione di reversibilità , riguarda nche il legame familiare tra l’ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e inabile al lavoro. 

È illogico, e ingiustamente discriminatorio, dice la Corte, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico,   pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant’è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito  per la  predetta condizione. 

Deve, in conclusione, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

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