Assemblee a distanza enti no profit: i chiarimenti sulla convocazione

In data 18 maggio sono state pubblicate sul sito internet del Consiglio Notarile di Milano due massime riguardanti le assemblee degli enti non profit e le riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee.

In particolare, il Consiglio Notarile con:

  • la massima n 12 intitolata Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS
  • la Massima n 13 intitolata Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS

specifica rispettivamente quanto segue:

  • "In assenza di contraria previsione statutaria, le riunioni degli organi assembleari degli enti privi della qualifica di ETS possono essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, purché sia consentito al presidente verificare l’identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale" 
  • "In assenza di contraria disposizione statutaria, le riunioni degli organi collegiali di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS, diversi dalle assemblee, può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di un luogo fisico di convocazione, purché sia possibile verificare l’identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale".

Il collegio aggiunge in entrambi i casi che lo statuto può, comunque, alternativamente prevedere:

  • che la riunione si debba tenere in un luogo fisicamente determinato ed alla presenza personale degli aventi diritto;
  • che la riunione si debba tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;
  • che la riunione si possa tenere in modalità “mista”, con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione;
  • che spetti all’organo amministrativo decidere, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione.