Cessione di integratori alimentari in forma liquida: scontano l’IVA al 10%

Con risoluzione n 50 del 20 luglio 2021 le entrate insieme con l'agenzia delle dogane forniscono un chiarimento sul Trattamento IVA nella Cessione di integratori alimentari in forma liquida n. 80) della Tabella A, Parte III, DPR. n. 633 del 1972 

In risposta a diverse istanze, è stata posta all’attenzione sulla questione dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% alla cessione di integratori alimentari commercializzati sotto varie forme, inclusa la forma di sciroppo, fluido o soluzione. 

La specifica questione sulla quale si è reso necessario un chiarimento riguarda la possibilità di individuare con certezza, sulla base della relativa nomenclatura combinata, le “preparazioni alimentari” che si presentano sotto forma di “sostanza liquida”, “soluzione” e/o “fluido” la cui cessione deve ritenersi esclusa dall’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento in quanto riconducibili alla categoria degli “sciroppi di qualsiasi natura”. 

In sostanza l’Agenzia delle dogane e dei monopoli chiarisce che se un prodotto, nonostante si presenti in forma fluida o in soluzione, viene classificato come integratore alimentare in base alle sue proprietà terapeutiche utili a medicare o a mantenere l’organismo in buona salute, esso non potrà in nessun caso essere incluso nella categoria degli sciroppi.

Cioè gli integratori alimentari che, sulla base dell’analisi della loro composizione ed in considerazione delle specifiche proprietà finalizzate a mantenere l’organismo in buona salute, sono classificati nelle voci doganali residuali 2106 9092 o 2106 9098, seppur commercializzati in forma liquida, non hanno le caratteristiche degli sciroppi di zucchero di qualsiasi natura e, pertanto, rientrano nella previsione dell’aliquota IVA agevolata del 10% di cui al punto 80 della tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.

La cessione degli integratori alimentari, in generale, è da ritenersi soggetta ad un’aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui i loro componenti siano riconducibili, in base al parere tecnico dell’ADM, ai prodotti indicati nella citata Tabella A, Parti II, II-bis o III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cui consegue l’applicazione dell’aliquota IVA rispettivamente del 4, del 5 o del 10 per cento. 

E' stato chiarito che gli integratori alimentari, sulla base della classificazione nella voce doganale 21.06.90, sono stati ricondotti al punto n. 80, parte III della Tabella A, relativo ai «preparati alimentari non nominati né compresi altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi  natura», tenuto conto che alla voce 2107 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987 corrisponde attualmente il codice NC 2106. 

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