Credito d’imposta beni strumentali nuovi: rideterminare il contributo per leasing

L'agenzia delle Entrate con Circolare n 9/E del 23 luglio 2021 ha chiarito diversi aspetti dell'agevolazione oramai nota come credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

In particolare si riepiloga un chiarimento relativo al caso in cui i beni oggetto della agevolazione siano acquistati con leasing

Il quesito posto dal contribuente chiedeva, nell’ipotesi di investimento effettuato mediante contratto di locazione finanziaria, quali fossero le conseguenze del mancato riscatto del bene o dalla cessione del contratto di leasing. 

L'agenzia nel replicare ricorda che il comma 1060 della legge di bilancio 2021 prevede che il credito d’imposta debba essere corrispondentemente ridotto (c.d. recapture) nell’ipotesi in cui «i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto» entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione (c.d. “periodo di sorveglianza”). 

La norma citata mira a garantire che la concessione dell’agevolazione sia collegata al concreto sfruttamento dei beni agevolati per un periodo minimo nell’economia dell’impresa.

L'agenzia sottolinea che nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il “periodo di sorveglianza” costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo, in quanto, in virtù dell’ormai consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l’acquisto del bene in proprio e l’acquisizione dello stesso tramite un contratto di leasing, tali ipotesi sono da assimilare alle fattispecie, di cessione a titolo oneroso e di delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà. 

In tali circostanze, come stabilito dal comma 1060 della legge di bilancio 2021, «il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo»

Considerato che, ai sensi del comma 1054 della legge di bilancio 2021, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria ai fini della determinazione del credito d’imposta si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, si ritiene che sia tale valore a dover essere escluso dall’originaria base di calcolo (rappresentata dalla somma di tutti i costi dei beni ammessi all’agevolazione) ai fini della rideterminazione dell’agevolazione. 

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