Efficacia retroattiva cancellazione Ordine: chiarimenti
Con il pronto ordini n 33 del 16 marzo si forniscono chiarimenti sulla quota annuale dovuta all'Ordine in caso di chiusura della PIVA nel mese di dicembre ed eventuale spettanza della quota annuale per l'anno successivo.
In particolare, si chiede:
- se la domanda di cancellazione può essere accolta con efficacia retroattiva alla data di cessazione attività e
- se il Consiglio dell’Ordine, nel rispetto della sua autonomia organizzativa, possa deliberare un termine (ad es. 20 gennaio dell’anno successivo) entro cui l’iscritto che cessa l’attività al 31 dicembre dell’anno precedente debba presentare domanda di cancellazione per non essere assoggettato al pagamento della quota annuale di iscrizione.
Il CNDCEC, con riguardo alle tematiche di carattere generale emergenti dal quesito, osserva che il contributo annuale di cui all’art. 12, comma 1, lett. p) dell’Ordinamento professionale è dovuto da tutti coloro che alla data del 1° gennaio di ciascun anno risultano iscritti nell’albo o nell’elenco speciale.
Il pagamento della quota associativa all’Ordine è dunque dovuta per il solo fatto di essere iscritti nell’albo o nell’elenco speciale.
L’obbligo di pagamento della quota non è in alcun modo legato al possesso di Partita IVA che, come è noto, non rientra tra i requisiti di iscrizione nell’albo (art. 36, D.Lgs 139/2005)
Nonostante l’utilizzo del nome ‘contributo’ la quota, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ha natura di tassa e l’importo non è commisurato al costo dei servizi resi od al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio.
Una volta maturato l’obbligo contributivo pertanto, anche in caso di cancellazione in corso d’anno il Consiglio ha dunque il diritto ad esigere la quota per intero.
Tuttavia, attribuendo l’ordinamento professionale una potestà impositiva all’Ordine, il Consiglio ha facoltà di individuare e prevedere criteri e parametri sulla base dei quali eventualmente calcolare, in misura ridotta rispetto all’intero, la quota dovuta dal professionista che si cancella in corso d’anno.
Quanto alla decorrenza degli effetti della delibera di cancellazione, come avuto modo di chiarire in precedenti riposte, si osserva che normalmente questi operano a partire dal momento dell’assunzione della delibera da parte del Consiglio dell’Ordine in base al principio generale del diritto amministrativo per cui, salva diversa previsione di legge, gli effetti tipici di una sequenza procedimentale decorrono dal momento del suo perfezionamento, in questo caso dalla data di adozione della delibera.
Tuttavia, tale principio può trovare una deroga nel caso in cui si è in presenza di provvedimenti positivi per il destinatario, rispetto ai quali la posizione giuridica soggettiva dell'istante assume carattere pretensivo. Infatti, in generale, nel caso in cui derivi dalla cancellazione un effetto favorevole per l’interessato, l’amministrazione può disporre la retroattività degli effetti del provvedimento di cancellazione
Di conseguenza, conclude il CNDCEC, la scelta di modulare gli effetti della cancellazione sulla base della ponderazione degli interessi coinvolti nelle singole fattispecie dovrà essere operata dall’Ordine in base alla propria autonomia organizzativa e gestionale, tenendo in ogni caso in considerazione che gli effetti della cancellazione possono retroagire al massimo alla data di presentazione della richiesta di cancellazione all’Ordine.