Esenzione IVA: non spetta per i test diagnostici per controlli su assunzione stupefacenti

Con Risposta a interpello n 34 del 19 gennaio 2022 le Entrate chiariscono che i test diagnostici in vitro che effettuano controlli a campione relativi all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope non sono finalizzati al contrasto del Covid-19, dunque, le relative cessioni prevedono la corresponsione dell'aliquota IVA al 22%. 

L'ente istante ha acquistato con ordinativo sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, 2750 test diagnostici in vitro, necessari per effettuare controlli a campione relativi all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, prevedendo la corresponsione dell'aliquota IVA al 22%. 

Il fornitore in sede di fatturazione ha applicato l'aliquota IVA al 5%, sulla base di quanto riportato nella circolare n. 26 del 2020 che commenta, tra l'altro, la disposizione di cui al n. 1-ter.1, inserito alla Tabella A, parte II-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. 

Tale disposizione individua l'elenco dei prodotti che beneficiano dell'aliquota IVA del 5%. 

L'istante chiede che vengano fornite indicazioni circa la corretta aliquota Iva da applicare nel caso in esame, tenuto conto che i beni approvvigionati non sono finalizzati al contrasto della pandemia dovuta al covid-19. 

Le Entrate concordano con l'istante sottolineando che i test diagnostici di cui si tratta non sono ricompresi nell'elenco tassativo.

In particolare, il l'articolo prevede che alla Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente 1-ter. che elenca tutti i beni a cui è applicata l'IVA al 5%: «ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo». 

Le Entrate ribadiscono che considerata la formulazione della norma e l'eccezionalità della stessa, l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 124 ha natura tassativa e non esemplificativa e solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione da IVA e con applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento a 6 decorrere dal 1° gennaio 2021, pertanto ai test diagnostici in vitro, necessari per effettuare controlli a campione relativi all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope va applicata l'IVA ordinaria.