Fatture elettroniche: nuovo tracciato. Ecco cosa cambia

Con il provvedimento 99922 pubblicato il 28 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto modifiche al tracciato xml e inserito codici natura più dettagliati e obbligatori a partire dal 1° ottobre 2020. Tale provvedimento al fine di garantire la progressiva entrata a regime delle novità, stabilisce che fino al 30 settembre 2020, sarà possibile effettuare la registrazione utilizzando tanto il nuovo sistema introdotto dall’art 14 del DL 124/2019 quanto quello attuale (1.5)

Attenzione va prestata al fatto che a partire invece dal 1° ottobre sarà inderogabilmente accettato dal Sistema di Interscambio (SdI) solo ed esclusivamente l’utilizzo del nuovo tracciato (1.6) pena la non accettazione delle fatture.
Slitta inoltre al 4 maggio prossimo l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche per gli operatori IVA o per i loro intermediari appositamente delegati ovvero per il consumatore finale,

Secondo quanto riportato nell’Allegato A al provvedimento 99922 del 28 febbraio 2020, di seguito alcune delle novità per la fatturazione elettronica:

  • “Tipo documento”: Sarà garantita maggiore flessibilità per il contribuente nella redazione delle fatture elettroniche essendone state previste nuove tipologie ad ampliare la gamma di quelle esistenti. Questo consentirà altresì all’ADE una maggiore precisione nel predisporre le dichiarazioni IVA precompilate per ogni contribuente. Esempi di nuovi codici utilizzabili:
    • codice TD16: integrazione fattura per reverse charge interno;
    • codice TD17: integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
    • codice TD18: integrazione per l’acquisto di beni intracomunitari;
    • codice TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del DPR 633/1972.

 

  • “Natura documento”: I codici da utilizzare per definire la natura delle operazioni verranno in alcuni casi maggiormente dettagliati a garantire maggiore chiarezza dei documenti. Ne sono esempio i seguenti:
    • Codice N2 per operazioni non soggette verrà scisso in: N2.1 e N2.2
    • Codice N3 per operazioni non imponibili verrà scisso in:
      • N3.1 esportazioni
      • N3.2 cessioni intracomunitarie
      • N3.3 cessioni verso San Marino
      • N3.4 operazioni assimilate alle esportazioni
      • N.3.5 operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni di intento
      • N3.6 altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

 Per approfondire la tematica del reverse charge e dei relativi codici che è necessario utilizzare nella fattura elettronica, ti consigliamo questa breve guida: Reverse charge e fatturazione elettronica: regole 2021