Modello standard fideiussione: regole per trasferimenti immobili da costruire

Viene pubblicato nella GU n  197 del 24 agosto il Decreto n 125/2022 recante il regolamento relativo al modello standard della fideiussione relativa al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire.

In particolare, con  il regolamento è determinato,  ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il modello standard della fideiussione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo.

L'arti 2 suddetto recita quanto segue: All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento  non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità,  ovvero in un momento precedente, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere   unicamente  dall'acquirente,  a   procurare  il  rilascio ed a consegnare  all'acquirente una  fideiussione,  anche  secondo quanto previsto   dall'art 1938 c.c. di   importo corrispondente   alle  somme  e   al  valore  di   ogni  altro eventuale corrispettivo che  il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le  modalità stabilite nel  contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonché i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.

Il regolamento specifica che la fideiussione può essere rilasciata anche  congiuntamente  da più garanti.  In tal caso le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia con unico atto che indichi i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi, fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti dell'acquirente dell'immobile da costruire.
Inoltre, la fideiussione deve  prevedere  l'importo  massimo  complessivo garantito, corrispondente alle  somme  e  al  valore  di ogni altro corrispettivo che il costruttore ha riscosso e quelli che, secondo  i termini  e  le  modalità  stabilite nel  contratto, deve ancora riscuotere, senza franchigie.
La fideiussione è stipulata secondo il modello standard di cui all'allegato A), di cui fa parte integrante la scheda tecnica di  cui all'allegato B). 

Attenzione al fatto che le clausole previste dalla Sezione I del modello standard possono essere modificate solo in senso più favorevole  per il  beneficiario.  

Le  clausole  previste  dalla  Sezione  II  sono derogabili  su  accordo  delle  parti,  fermi  restando  i   principi stabiliti dalla legislazione vigente in  materia  di  fideiussione  e cessione del credito. 

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