Patrimonializzazione imprese di medie dimensioni: il codice tributo per credito d’imposta

Con Risoluzione n 46/E del 12 luglio viene istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (ex art. 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

In particolare l'art 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dispone che alle società che soddisfano le condizioni previste “è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.”.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui si  tratta è istituito il seguente codice tributo: 

“6943” denominato “Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020”

Il provvedimento specifica che in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto:

  • nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”,
  • ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”,
  • il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento, nel formato “AAAA”. 

Attenzione va prestata al fatto che l’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Le Entrate ricordano che il comma 9 dello stesso articolo 26 prevede, tra l’altro, che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021

Si ricorda che con il decreto del 10 agosto 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze sono stati stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e in particolare che, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

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