Registro opposizioni: le tariffe per gli operatori TLC
Pubblicato in GU n 200 del 27 agosto il decreto MISE del 27 luglio per la determinazione della tariffa per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori di TLC, per l'anno 2022.
In particolare, la tariffa per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori è indicata nella tabella seguente.
quantità di verifiche 1 |
tariffa IVA esclusa 0,00087 |
Ricordiamo che gli operatori si iscrivono per escludere dalle proprie liste di contatti i numeri di telefono e/o indirizzi postali dei contraenti che si sono opposti al telemarketing.
Come indicato nel decreto, ogni operatore iscritto al registro acquista, in modalità prepagata e secondo quanto previsto in fase di iscrizione dal contratto con il gestore del registro, una quantità di verifiche, per multipli di 50.000, al costo di cui alla tabella
Inoltre, ogni operatore invia al gestore del registro le verifiche acquistate al fine di verificare l'esercizio espresso dai contraenti del diritto di opposizione al trattamento dei dati di cui all'art. 129, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea e dei diritti sanciti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 5.
Le verifiche, su richiesta dell'operatore, possono anche avvenire in tempi diversi, fino al raggiungimento di una quantità complessiva, intesa come somma delle dimensioni delle singole liste sottoposte a verifica, pari alla quantità acquistata.
Le tariffe di cui alla tabella hanno validità fino al 31 dicembre 2022.
L'acquisto di una quantità di verifiche ha validità fino all'esaurimento delle verifiche.
In caso di cessazione della validità dell'iscrizione al registro da parte dell'operatore, l'eventuale presenza di verifiche acquistate non ancora sottoposte al registro non determina per l'operatore stesso un credito, con obbligo di rimborso da parte del gestore.
In caso di revisione delle tariffe, i nuovi importi si applicano alla sottoscrizione di nuove verifiche, senza alcun effetto sulle quantità acquistate in precedenza.
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