Rivalutazione immobili: ok delle Entrate per gli alberghi locati

Con Risposta a interpello n 269 del 18 maggio 2022  le Entrate forniscono un chiarimento sulla rivalutazione degli immobili a destinazione alberghiera (articolo 6-bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40) che permette agli operatori del settore di rivalutare i beni d'impresa senza pagamento della imposta sostitutiva.

In particolare vengono individuati i requisiti oggettivo e soggettivo affinché la rivalutazione sia possibile a chi concede in locazioni immobili per l'esercizio di attività alberghiera.

Le Entrate hanno risposto ad una società istante che dichiara di esercitare l'attività di locazione immobiliare di beni propri (codice ATECO 68.20.01) e di essere in regime di contabilità semplificata

Essa riferisce che gli immobili sono iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili con un unico valore e senza alcuna suddivisione. 

Inoltre, precisa che tranne quello classificato nella categoria catastale A/2, tenuto a disposizione, gli altri sono concessi in locazione a società esercente l'attività di albergo (codice ATECO 55.10.00). 

Specifica inoltre che sono concessi in locazione con divieto di sublocazione e cessione anche parziale, nonché divieto di mutamento di destinazione (art. 5 del contratto di locazione) e che contrattualmente sono a carico del conduttore le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione senza diritto di rivalsa. .

Ciò premesso chiede chiarimenti in merito alla possibilità di effettuare, nell'anno d'imposta 2021, la rivalutazione gratuita degli immobili concessi in locazione ai sensi del citato articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020. 

Le Entrate dopo un riepilogo della normativa di riferimento specificano che con la Circolare n. 6/E del 1° marzo 2022 sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina di cui si tratta.

In particolare, la norma di interpretazione autentica, richiamata nella circolare, contenuta nell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 ha stabilito che " l'articolo 6-bis (…) si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento". 

La disposizione in esame per il caso di immobile concesso in locazione, richiede (cfr. 1.1 della circolare 6/E del 2022) la contestuale presenza di due requisiti, di carattere oggettivo e soggettivo

a) dal punto di vista oggettivo, deve trattarsi di immobile a destinazione alberghiera; 

b) otto il profilo soggettivo, il locatario deve essere un soggetto operante nei settori alberghiero e termale. 

Nel caso di specie, la società potrà fruire della rivalutazione gratuita limitatamente agli immobili «a destinazione alberghiera», costituendo tutti gli immobili utilizzati a tale fine una categoria omogenea nel senso disposto dal comma 2 del citato articolo 6-bis. 

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