Soggetto estero non residente: quando è sostituto d’imposta

L'istante è un'organizzazione estera che, arrivata in Italia, e avendo necessità di traduttori per il proprio personale di nazionalità non italiana, ha ingaggiato, con contratto di prestazione occasionale, personale remunerato attraverso un conto corrente aperto presso una banca italiana. Riferisce inoltre di aver erogato corrispettivi netti concordati che per il 99% dei casi non superano l'importo di 5.000 euro. 

Il soggetto istante non sapeva di dover nominare un rappresentante fiscale in Italia e pertanto chiede, volendo provvedere direttamente al pagamento di ogni eventuale imposta relativa alle prestazioni erogate dai prestatori d'opera, come fare per sanare la sua posizione nei confronti del fisco italiano.

L'agenzia delle entrate con Risposta a interpello n 449 del 25 giugno 2021 

chiarisce che l’organizzazione estera non residente nel caso descritto riveste il ruolo di sostituto d’imposta e deve adempiere i relativi obblighi fiscali SOLO se ha fissato nel territorio una stabile organizzazione ed esclusivamente per i redditi erogati in relazione alle prestazioni rese nel nostro Paese.

In particolare, l'agenzia specifica che gli enti come l’organizzazione istante, secondo l'articolo 23, comma 1, del DPR 1973, n. 600, sono obbligati ad operare le ritenute, in qualità di sostituti di imposta, limitatamente:

  • ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione 
  • o base fissa in Italia

Infatti, come chiarito con le risposte ad interpello n. 312 del 24 luglio 2019 e n. 379 dell'11 settembre 2019 solo laddove l'istante abbia istituito in Italia:

  • una stabile organizzazione 
  • ovvero una base fissa

sarà tenuto a richiedere il codice fiscale e ad adempiere ai conseguenti obblighi in qualità di sostituto d'imposta quali effettuazione e versamento delle ritenute, certificazione degli emolumenti presentazione del modello 770, (quello dei sostituti d'imposta). 

L'agenzia specifica che:

-se il sostituto non ha operato, né versato, in tutto o in parte, le ritenute, ferma l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 pari al 20% delle ritenute non eseguite troveranno applicazione: 

a) la sanzione pari al 30% delle ritenute non versate (di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997) ravvedibile

ovvero in alternativa, nell'ipotesi di omessa o infedele dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2021) 

b) la sanzione rispettivamente dal 120 al 240 per cento in caso di omissione, oppure dal 90 al 180 per cento in caso di infedeltà, delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro risultando, in tale evenienza assorbita la sanzione di cui al citato articolo 13 nonché, in aggiunta la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata entrambe ravvedibili ai sensi del citato articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. Si applica per ogni certificazione prevista omessa, tardiva o errata, la sanzione di 100 euro con un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta, di cui al successivo comma 6-quinquies del medesimo articolo 4;

-se il soggetto estero non ha una stabile organizzazione in Italia, potrebbe assolvere gli adempimenti fiscali relativamente ai compensi erogati solo dopo aver assunto la qualifica di sostituto d'imposta. 

Pertanto, relativamente ai compensi erogati precedentemente, sarà cura del personale assunto dall'Istante "con contratto di prestazione occasionale", che ha percepito i compensi per lo svolgimento di tale attività, dichiarare nel nostro Paese i predetti emolumenti. 

Al riguardo, si precisa che qualora il predetto personale non fosse residente in Italia, sono fatte salve le disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dal nostro Paese con quello di residenza del percettore.

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