Taxi di proprietà di disabile: uso promiscuo e agevolazioni

Con Risposta a interpello n 518 del 27 luglio le Entrate chiariscono che:

  • nel presupposto che l'istante sia in possesso della certificazione attestante la condizione di disabilità prevista dalle norme agevolative 
  • che il veicolo rispetti le caratteristiche necessarie per beneficiare dell'applicazione dell'aliquota Iva agevolata, 
  • l'auto del disabile potrà essere immatricolata come auto-tassametro, 
  • con applicazione dell'aliquota agevolata al 4%.

L'istante è titolare di licenza per l'esercizio di servizio taxi e a seguito di accertamenti sanitari eseguiti presso l'INPS, gli è stata riconosciuta la condizione di grave handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3della legge 5 febbraio 1992 n. 104, comprese le previsioni di cui all'art. 381 del DPR. n. 495 del 1995. 

Egli ha necessità di acquistare un nuovo autoveicolo da immatricolare come auto-tassametro che in tutte le occasioni non lavorative verrebbe utilizzato per fini personali. 

Chiede, se l'autoveicolo in esame, impiegato ad uso promiscuo, possa essere acquistato con l'aliquota Iva agevolata del 4% prevista per i disabili. 

L'agenzia ricorda che l'art. 4 del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, nel disciplinare le semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche, prevede che i verbali rilasciati dalle commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono anche indicare se sono soddisfatti i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni fiscali relative ai veicoli. 

In particolare, dal verbale deve risultare che il soggetto sia: 

  • affetto da una grave limitazione della capacità di deambulazione 
  • affetto da ridotte o impedite capacità motorie permanenti 
  • non vedente 
  • sordo 
  • affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento

Ai fini dell'Iva, l'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, ha introdotto un'aliquota ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche se prodotti in serie, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, nuovi o usati. 

Successivamente le agevolazioni sono state estese per l'acquisto dell'auto da parte dei disabili, anche ai veicoli elettrici e a motore ibrido. 

Detta agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente di guida speciale, è stata estesa anche ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale, ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico 

Poi, la predetta agevolazione è stata trasfusa nel numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e infine è stata estesa, dal 1° gennaio 2001, ai soggetti invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluri-amputazioni, prescindendo in ogni caso dall'adattamento dell'autoveicolo

L'agenzia dopo aver riepilogato la norma chiarisce che nel caso di specie, l'indicazione di cui all'articolo 381 del d.P.R. n. 495 del 1992 "soggetto invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta", attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili e non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli e descritte dalle specifiche norme fiscali. 

Tali norme non prevedono specifiche limitazioni riguardo al tipo di immatricolazione dell'autoveicolo che se necessario per il disabile potrà essere utilizzato anche per uso promiscuo ovvero anche per lo svolgimento dell'attività lavorativa. 

Con riferimento alla possibilità di acquistare un autoveicolo immatricolato come auto-tassametro con aliquota Iva agevolata del 4%, si osserva, che l'acquisto del bene deve essere fatto in funzione della disabilità, in quanto, l'agevolazione è riconosciuta solo se i veicolo è utilizzato a beneficio della persona disabile. 

Pertanto, spiega l'agenzia nel presupposto che l'istante sia in possesso della certificazione attestante la condizione di disabilità prevista dalle norme agevolative in esame e che il veicolo rispetti le caratteristiche necessarie per beneficiare dell'applicazione dell'aliquota Iva agevolata, sopra elencate, l'auto in questione potrà essere immatricolata come auto-tassametro, con applicazione dell'aliquota agevolata al 4%.