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Assegno invalidità: nuova richiesta, non riesame, se cambiano i requisiti

Per le prestazioni di invalidità civile la cui prima richiesta sia stata respinta perchè mancavano i requisiti  economici  è necessario inviare una nuova domanda amministrativa, non è sufficiente una richiesta di riesame con l'integrazione della nuova documentazione .

  Lo specifica la Cassazione nella ordinanza n. 23359 del 24 agosto 2021 .

Il caso riguardava  la richiesta  del procuratore di una donna invalida  per la quale la corte di appello  aveva ordinato all'INPS di erogare  l'assegno mensile di assistenza, precedetemente negato. Per il versamento veniva stabilita come decorrenza il  momento in cui era stato raggiunto il requisito reddituale  (2014 ) che era mancante al momento della prima domanda, inviata nel  2007 e respinta  dall'Istituto.

La stessa corte ha fissato invece la  decorrenza degli interessi legali nel momento in cui l'interessato comunicava (con istanza di riesame) all'Istituto  che era satto raggiunto il requisito  reddituale richiesto  (nel 2017).

L'inps ha proposto ricorso in cassazione  affermando che   il punto di decorrenza del beneficio era da individuare  invece nel primo giorno del mese successivo alla domanda (anche se nella forma di istanza di riesame)   del 9 ottobre 2017.

La suprema corte concorda con la  tesi proposta dall'inps  e cassa la sentenza di appello. Chiarisce inoltre che  la questione riguarda in realta la necessità o meno per il soggetto invalido di presentare una nuova   domanda amministrativa, quando la prima viene respinta per mancanza dei requisiti. Solo da  questo punto discende poi il momento da cui far decorrere la prestazione economica . 

 Su questo l'Ordinanza , afferma che "diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, la domanda presentata nel 2017 non può essere una richiesta di «riesame» di quella proposta nel 2007, trattandosi di istituto («il riesame») ignoto all'ordinamento di riferimento che,  consente solo all'interessato la proposizione di una domanda giudiziale «[…] entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione […] del provvedimento emanato in sede amministrativa».

Posto dunque che il regolamento INPS  richiede l'invio di una nuova domanda  che instaura un procedimenteo amministrativo a sè stante, il beneficio andrà attribuito   se ricorrono tutti i presupposti ,  dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa e "l"istanza medesima vale, al pari delle altre condizioni richieste dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione" .