Cassa Covid: ancora 30 giorni per la richiesta di periodi ante 29.3

Con la circolare n. 99 dell'8 luglio 2021 Inps concede piu tempo ai datori di lavoro per la richiesta di cassa integrazione prevista dal decreto sostegni . Fornisce anche le istruzioni per l'indennità destinata ai lavoratori portuali .

Modifiche della legge di conversione del DL Sostegni sulla Cassa integrazione

In particolare si adeguano le istruzioni a quanto previsto dalla conversione in legge del decreto che ha regolamentato la possibilità di chiedere  gli ammortizzatori sociali in continuità  con i precedenti senza attendere la data del 1 aprile, prevista inizialmente dal decreto

Si ricordera che l'inps con la circolare 72/2021 , aveva già  accordato la  possibilità di  far retrocedere la domanda dal 29 marzo per le aziende che  avvevano esaurito le 12 settimane  previste dalla legge di bilancio già prima del 31 marzo e, avendo avuto l'autorizzazione per le 12 settimane previste dalla legge 178/2020, le avevano esaurite prima del 31 marzo.

Ma attenzione : le nuove istruzioni accordano ulteriori 30 giorni  per  regolarizzare i periodi ante 31 marzo 2021 :

  • sia per  i datori di lavoro che hanno terminato la cassa in data antecedente  ma hanno fatto richiesta sulla base dellle norme precedenti solo a partire dal 29 marzo
  • sia per coloro che chiedono per la prima volta

Per i soggetti che avevano  già inoltrato l'istanza la domanda integrativa dovra riportare nel campo note il numero di protocollo della precedente richiesta 

La circolare specifica anche che in questo caso i datori di lavoro  potrebbero essere chiamati a variare i flussi uniemens interessatii ma su questo aspetto Inps annuncia un nuovo messaggio con le specifiche istruzioni .

Beneficiano del regime di differimento anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

L'istituto ribadisce infine  che i periodi previsti dal decreto  Sostegni (13 settimane per la Cigo e 28 settimane per l'assegno ordinario e la Cigd), non sono collegati con quelli accordati dalla legge di bilancio 178/2020  .Riguardo al differimento dei termini decadenziali, invece si rimanda al messaggio 2310/2021.

Indennità lavoratori portuali

la legge di conversione ha previsto che per i lavoratori in esubero delle imprese che operano nei porti  i(compresi i lavoratori in esubero delle imprese concessionarie), con sensibili riduzioni di traffico e passeggeri e laddove sussistano, al 22 maggio 2021, (data di entrata in vigore della legge n. 69/2021), stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività per le giornate di mancato avviamento al lavoro  può essere corrisposta un’indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

 L’indennità spetta:

  • per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, comprese quelle che coincidano con le giornate festive per le quali il lavoratore sia risultato disponibile  
  •  in misura  pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare,
  •  per un numero di giornate pari alla differenza tra il  massimo di ventisei giornate mensili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

 I periodi di percezione dell’indennità sono coperti da contribuzione figurativa. 

L'indennità sarà erogata dall’INPS  previa acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle Infrastrutture .