Cassa in deroga: riammesse le domande per il Fondo trasporto aereo

Con  il messaggio 3576 /2021 l'Inps  ha riammesso nei termini le domande di accesso alla  prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

L'istituto ricorda che inizialmente la circolare 28 2021 aveva precisato che le domande fossero subordinate  al rilascio del provvedimento di autorizzazione della cassa integrazione in deroga (CIGD) e che dovessero essere presentate, a pena di decadenza, entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento medesimo. 

Successivamente per velocizzare l'erogazione  dei trattamenti  il termine era stato  modificato e fissato alla fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di CIGD richiesto e non prima di 15 giorni dall’inizio dello stesso. 

Il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ha fatto presente all'INPS che molte aziende del settore hanno presentato la richiesta   entro l’originario termine di 60 giorni dal provvedimento autorizzatorio del trattamento di integrazione salariale in deroga, incorrendo così nella decadenza dai termini e  nel rigetto della prestazione integrativa.

 L'istituto  ha richiesto quindi il parere del  Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  e comunica che anche tenuto conto delle difficolta dell'emergenza epidemiologica affrontate in questi mesi dal settore ,  tutte le domande di accesso alla prestazione integrativa della CIGD presentate dalle aziende oltre il termine di cui al messaggio n. 1761/2021, ma nel rispetto di quello previsto dalla circolare n. 28/2021 (ossia entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento di autorizzazione della CIGD) saranno considerate nei termini e  saranno gestite  secondo la successiva prassi per essere eventualmente ammesse in pagamento.

Le prestazioni del Fondo di solidarieta trasporto aereo e sistema aeroportuale 

Vale la pena ricordare che l'ambito di intervento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, prevede: 

prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità, dell’indennità ASpI/NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà;

  1.  prestazioni integrative della durata, per un massimo di due anni, dell’indennità di mobilità o di ASpI/NASpI, da riconoscersi esclusivamente ai lavoratori in possesso dei requisiti indicati dal medesimo articolo 5 del decreto; 
  2. assegni straordinari a sostegno del reddito riconosciuti, nell’ambito di processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
  3.  finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione europea.

 A seguito della recente legge di bilancio e del DL 41 2021 si era aggiunta la  nuova prestazione straordinaria sopracitata  integrativa :

  1.  dei trattamenti di integrazione salariale richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e per una durata massima di dodici settimane e 
  2.  dei trattamenti di integrazione salariale ) richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 e per una durata massima di 28 settimane.