Certificazione Unica 2022 in scadenza: occhio alle ricevute

Sta per scadere il termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate  delle Certificazioni Uniche da parte dei sostituti di imposta fissato al 16 marzo 2022. Vediamo un riepilogo sui principali aspetti: i contenuti le modalità,  le scadenze  per l'adempimento e le sanzioni in caso di omessa presentazione.

Modello Certificazione Unica 2022: le caratteristiche 

Con la Certificazione Unica 2022 il sostituto di imposta indica i dati  relativi alle ritenute operate nel 2021 e altri dati contributivi e assicurativi 

  • dei lavoratori dipendenti e assimilati, 
  •  dei collaboratori con lavoro autonomo,

Il modello di Certificazione  Unica deve essere trasmesso entro il prossimo 16.03.2022. 

Con provvedimento n. 11169/2022  dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello di Certificazione Unica con le relative istruzioni, relativo all’anno 2021, in versione completa e in versione ridotta da consegnare al sostituito.

Per i redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione dei redditi precompilata la trasmissione telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione del Mod. 770 (31 ottobre )

 scarica qui il modello 

Sono disponibili le due versioni

  1. la Certificazione Unica Sintetica, ossia una versione semplificata della certificazione da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, tirocinante, lavoratore autonomo, collaboratore occasionale, ecc.) a cura del datore di lavoro entro il 16.3.2022 oppure entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro; 
  2. la Certificazione Unica Ordinaria, ossia la versione implementata della certificazione, che deve essere trasmessa all’Agenzia

Certificazione Unica 2022, chi è obbligato alla presentazione

Sono tenuti all'invio della Certificazione Unica 2022 coloro che nel 2021 hanno corrisposto 

  • somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte 
  •  contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.
  • somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano,mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali.
  • i titolari di posizione assicurativa INAIL i quali attraverso la certificazione unica devono comunicare  i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria, nonché l’obbligo della denuncia nominativa.
  •  le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.
    L'invio può essere effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati.

Il flusso si compone delle seguenti parti:

FRONTESPIZIO  Vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica
QUADRO CT

Vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate
CERTIFICAZIONE UNICA 2022 Vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi

I sostituti d’imposta possono suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. 

È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente,.

Certificazione Unica: trasmissione e  ricevuta 

Attenzione va posta al fatto che la trasmissione   si considera avvenuta correttamente  quando sia effettivamente conclusa  la ricezione da parte delle Entrate.  

La prova   si ha con la  comunicazione telematica dell’avvenuto ricevimento dei dati, NON con il messsaggio di conferma dell'invio.

Infatti solo dopo alcuni minuti dall'invio ( come minimo)  il contribuente  riceverà una comunicazione con l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che conferma che la presentazione è andata a buon fine.  Solo questa ricevuta  attesta la corretta presentazione della CU.

Si ricorda anche che  le ricevute possono essere  richieste  sia  dal contribuente che dall’intermediario a qualunque ufficio dell’Agenzia  entro la data di scadenza e che si considerano i nei termini gli invii  non andati a buon fine effettuati entro la scadenza e ritrasmessi entro 5 giorni dalla data contenuta nella comunicazione di invio scartato .

Certificazione Unica 2022, le sanzioni

TIPO VIOLAZIONE Sanzione
OMESSA / TARDIVA / ERRATA PRESENTAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA
  • € 100 per ogni CU, con un massimo di € 50.000. In caso di errata trasmissione la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine.
  • € 33,33 per ogni CU, con un massimo di € 20.000 se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione
OMESSO TARDIVO INCOMPLETO RILASCIO AL SOGGETTO  INTERESSATO
  • sanzione amministrativa  da 250 a 2000 euro. MA ATTENZIONE la prassi  consolidata prevede che se  il ritardo o l'omissione non influiscono sugli obblighi dichiarativi del soggetto sostituito e non ostacola le verifiche dell'amministrazione, la violazione è considerata "meramente formale"