Emersione in agricoltura: le istruzioni per i versamenti dei contributi

L'inps ha emanato il 4 maggio 2021 una nuova circolare di istruzioni, la n. 73/2021 sulle procedure per i versamenti e gli adempimenti correlati ai  rapporti di lavoro in agricoltura oggetto di emersione come previsto dal DL 34-2020.

 Facendo seguito a quanto illustrato nella circolare n. 101 dell’11 settembre 2020,   l'istituto  chiarisce le modalita per la richiesta di una apposita  matricola aziendale   :

  1. da parte dei datori di lavoro già in possesso di una posizione contributiva presso l’Istituto andrà effettuata  tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale”, utilizzando come oggetto “Matricola per Emersione art. 103 D.L n. 34/2020”.
  2.  i  datori di lavoro senza posizione contributiva devono richiederla all’indirizzo PEC della Struttura INPS territorialmente competente, indicando nell’oggetto “Matricola per Emersione art. 103 D.L n. 34/2020”.

La matricola aziendale dovrà essere utilizzata esclusivamente per inserire in denuncia i dipendenti oggetto di iemersione e dovrà essere contraddistinta dal codice di autorizzazione “5W”.

Nella richiesta vanno indicate le seguenti date:

  1. il 19 maggio 2020, per le istanze volte all’emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari;
  2. il giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza di emersione, per le istanze volte all’emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini extracomunitari;
  3. la data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze volte all’instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari.

I versamenti e gli adempimenti informativi  dovranno essere effettuati entro le scadenze ordinarie relative al mese successivo a quello di pubblicazione della  circolare, senza aggravio di somme aggiuntive

La circolare specifica anche le caratteristiche delle matricole aperte per emersione  e in particolare la relazione con il codice Ateco dichiarato 

Per quanto riguarda l’individuazione dei c.s.c. riconducibili a ognuno dei codici  Ateco interessati , rinvia al manuale di classificazione dei datori di lavoro, allegato alla circolare n. 56 dell’8 marzo 2017.

In relazione alle aziende assuntrici di manodopera agricola viene chiarito che:

  •  la richiesta posizione contributiva per emersione la trasmissione della Denuncia Aziendale, per il rilascio del CIDA per emersione, se non ancora effettuata, dovrà avvenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della  circolare quindi entro il 19 maggio 2021 .
  • Per le D.A. per emersione con data decorrenza attività individuata in modo difforme dai criteri indicati in precedenza, i datori di lavoro dovranno richiedere, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente circolare, alle Strutture territoriali  la variazione della data indicata nella D.A. inviando la richiesta a mezzo posta elettronica certificata con oggetto: “D.A. per emersione art. 103 D.L n. 34/2020”.
  •  rapporti di lavoro instaurati dopo la definizione della procedura per emersione non devono essere dichiarati con il CIDA per emersione.

Infine si specifica che le dichiarazioni di manodopera agricola (flusso Uniemens/Posagri) afferenti ai CIDA per emersione, per i periodi retributivi il cui termine di invio è già scaduto, dovranno essere trasmesse entro  giugno 2021 ( mese successivo alla data di pubblicazione della  circolare).