NASPI 2021 e Rem: le regole del DL Sostegni

Importanti novità per i disoccupati percettori dell'indennità di disoccupazione NASPI nel Decreto Sostegni n. 41 2021 che è attualmente in corso di conversione in legge.

Si tratta in particolare di

  1.  una semplificazione dei requisiti per tutto il 2021 che rende la NASPI piu accessibile e  al posto della consueta proroga 
  2. la possibilità di richiedere il Reddito di emergenza  (quota fissa di 400 euro per 3 mensilità)

Vediamo meglio  di seguito le due novità

Naspi 2021 semplificata  

L'art.  16  del Decreto Sostegni n. 41 2021  prevede che i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori dipendenti NASPI  siano  concessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021)  e fino al 31 12 2021  senza l'applicazione del requisito delle 30 giornate lavorative effettive  nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (come previsto da artl 3 comma 1 lett.c D. lgs. n.22 2015)

L'INPS ha fornito le specifiche istruzioni con la circolare 65 del 19 aprile. 

L'istituto  precisa che per tutto l'arco temporale dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021  per la prestazione saranno richiesti quindi i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione involontario (cioè a seguito di cessazione involontaria del rapporto di lavoro)
  • tredici settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Ne deriva che le domande di Naspi presentate a seguito di eventi verificatisi tra il 1 gennaio e il 19 aprile 2021, data  di pubblicazione della circolare INPS,  saranno riesaminate d'ufficio, tenendo conto della novità normativa.

Vale la pena ricordare forse che i lavoratori che hanno diritto alla NASPI sono i dipendenti del settore privato, compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Non possono accedere invece:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI

Naspi 2021  e Reddito di emergenza .

Come detto  il Decreto Sstegni diversamente dai precedenti decreti emergenziali del Governo conte, NON ha disposto la proroga delle mensilità di NASPI e DIS COLL  già in corso di erogazione alla data di emanazione . 

Per una  parte della stessa platea di beneficiari c'è però un'altra misura ovvero il pagamento di tre mensilita  di Reddito di Emergenza , in quota fissa, per un totale  di 1200 euro. 

Possono infatti fare domanda del REM non solo i nuclei familiari che rispondono a determinati parametri ISEE ma anche i disoccupati che

  1. hanno terminato la fruizione di NASPI  tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e 
  2. hanno un ISEE  inferiore a 30mila euro

Devono inoltre essere  NON essere titolari di :

  1.  altro contratto di lavoro subordinato, salvo il contratto intermittente senza diritto di indennità di disponibilità
  2.  pensione diretta ad eccezione dell’assegno di invalidità;
  3. Reddito di cittadinanza nello stesso periodo
  4. indennità COVID per lavoratori precari e sportivi previsti dall’articolo 10 del  Decreto Sostegni.

Come detto per questo tipo di beneficiari non si applicano  i requisiti ordinari richiesti per il Reddito di emergenza e non viene calibrato l'importo sulla base della composizione della famiglia