Obbligo INAIL per le fondazioni lirico-sinfoniche: prime istruzioni

Pubblicate le istruzioni sulla assicurazione  del personale orchestrale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche,    istituito dall'art 66. comma 5  del 20 gennaio 2022, nella  circolare n. 6 del 20 gennaio 2022 

L'obbligo è in vigore dal 25 luglio 2021.

Assicurazione INAIL orchestrali : chi è interessato

Il diritto alla tutela assicurativa  riguarda tutto il personale orchestrale dipendente delle fondazioni lirico-sinfonichedi cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310. , compreso quello operante all'interno del golfo mistico, a prescindere da qualsiasi accertamento  sul rischio ambientale (in passato oggetto di  contenzioso )

Viene specificato in particolare che :

  • per i soggetti finora non assicurati, la tutela assicurativa opera per gli infortuni sul lavoro accaduti e le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2021. 
  • per i soggetti già assicurati in base alle disposizioni previgenti, l’assicurazione opera senza soluzione di continuità sulla base dei rapporti assicurativi già in essere. 
  • Con la circolare sono, inoltre, fornite indicazioni operative per l’inquadramento delle posizioni assicurative territoriali delle fondazioni lirico-sinfoniche e per la classificazione tariffaria, 

 la circolare precisa che le disposizioni  valgono  quindi per:

  1. le fondazioni lirico sinfoniche ovvero:

Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari Fondazione Teatro Comunale di Bologna Fondazione Teatro Lirico di Cagliari Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova Fondazione Teatro alla Scala di Milano Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli Fondazione Teatro Massimo di Palermo Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale Fondazione Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma Fondazione Teatro Regio di Torino Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste Fondazione Teatro La Fenice di Venezia

  1.  per le Istituzioni concertistiche-orchestrali (ICO)  che sono:

Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, con sede legale ad Ancona Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, con sede legale a Bari Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, con sede legale a Bolzano Fondazione Orchestra Regionale Toscana, con sede legale a Firenze Istituzione Sinfonica Abruzzese con sede legale a L’Aquila Fondazione I.C.O. Tito Schipa di Lecce, con sede legale a Lecce Fondazione I Pomeriggi Musicali, con sede legale a Milano Fondazione Orchestra sinfonica e Coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con sede legale a Milano Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, con sede legale a Padova Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, con sede legale a Palermo Fondazione Arturo Toscanini, con sede legale a Parma Fondazione Ottavio Ziino Orchestra di Roma e del Lazio, con sede legale a Roma Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, con sede legale a Sanremo Associazione Orchestra della Magna Grecia di Taranto e Potenza, con sede legale a Taranto.

Assicurazione INAIL lavoratori autonomi

La circolare ricorda che dal 1° gennaio 2022, inoltre, l'assicurazione è estesa anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo gestito dall’Inps. Le relative istruzioni operative saranno fornite non appena sarà adottato il decreto del Ministro del lavoro

Contenzioso pregresso

Il contenzioso viene sanato parificando la posizione di tutti i lavoratori. In particolare 

  1. I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano salvi e conservano la loro efficacia. 
  2. Per i periodi antecedenti  nel caso di evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell'INAIL, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento i premi , senza applicazione di sanzioni e interessi
  3. mantengono la loro efficacia i rapporti assicurativi già instaurati prima del 25 luglio 2021, facendo salvi i premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla entrata in vigore della legge di conversione 
  4.  Per quanto riguarda i giudizi pendenti,alla data di entrata in vigore della legge di conversione del  decreto aventi a oggetto le questioni di cui al comma 5 sono dichiarati estinti d'ufficio
  5. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Inquadramento 

Le posizioni assicurative territoriali riferite alle predette Fondazioni per l’attività di Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche devono essere inquadrate ai fini Inail nella gestione tariffaria Industria.

Vanno assicurati :

  • personale amminisitrativo (voce di tariffa 0722)
  • personale artistico ( voce di tariffa 0541)
  • personale in tirocinio o stage (voce di tariffa 0610) con esclusione dei corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni, nel qual caso si applica la voce 0640

 Per l’inquadramento delle Fondazioni lirico-sinfoniche è stato istituito il nuovo c.s.c. 1.18.09, al quale va associato il codice Ateco2007 90.04.00 “Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche”, per identificarle in maniera puntuale. 

Per ulteriori dettagli si veda qui il testo della circolare 6 2022.

 

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