Part Time verticale e ciclico nuove istruzioni Uniemens

Dopo la  circolare n. 74 del 4 maggio 2021 Inps torna  sulla  compilazione dei flussi UniEmens  per i rapporti di lavoro part-time verticale o ciclico che a seguito della legge di bilancio 2021 (articolo 1 comma 350 legge 178 2020)  sono ora considerati  pienamente utili ai fini dell’anzianità di diritto alle prestazioni pensionistiche, alla pari con i contratti di lavoro organizzati con  part time orizzontale. 

La disparità di trattamento ai fini previdenziali dei lavoratori era stata segnalata e portata all'attenzione della UE dai sindacati italiani. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, sez. II, con la sentenza del 10 giugno 2010, nei procedimenti riuniti C-395/08 e C-396/08, pronunziandosi in via pregiudiziale in applicazione dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha affermato che il principio di non discriminazione enunciato nella direttiva n. 97/81/CE, recepita dall’Italia con il citato D.lgs n. 61/2000, comporta che “l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati”. La Corte ha statuito, quindi, che “escludendo dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione i periodi non lavorati, [si] instaura una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico e lavoratori a tempo pieno e, pertanto, [si] viola il principio di non discriminazione enunciato dalla clausola 4 dell’accordo quadro” e, pertanto, “la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, dev’essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione”.

In tal senso, anche la Suprema Corte di Cassazione con diverse pronunce (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 24532 del 2015) ha uniformato la propria posizione a tale principio di diritto.

 La legge di bilancio 2021  è  quindi intervenuta a modificare la normativa precedente.

Nel nuovo messaggio n. 2162 del 3 giugno in particolare vengono forniti specifici  chiarimenti tecnici  in risposta ad alcuni quesiti pervenuti all’Istituto. 

Sono trattati in particolare: 

  • del  corretto utilizzo del <TipoLavStat> denominato “DR00”, con esempi dei casi in cui è obbligatorio
  • la compilazione relativa al Mese con tempo lavorato. Ferie o assenze tutelate figurativamente e tempo non lavorato a motivo del part-time
  • le peculiarità  nella gestione dei soggetti ex Enpals.