Smart working dal 1 settembre torna l’obbligo di accordo scritto

Il 31 agosto 2022, a meno di nuovi provvedimenti di emergenza, scade la possibilità di utilizzare i dipendenti in smart working senza  gli accordi individuali scritti previsti dalla legge istitutiva 81 2017. Fanno eccezione i casi in cui fossero già stati stipulati prima  delle deroghe previste dalla normativa di emergenza per il COVID.

L'ultima proroga  dello smart working semplificato era stata definita con la legge di conversione del decreto 24 2022  (Leggi Smart working semplificato prorogal al 31 agosto)  ed erano circolate voci di una ulteriore prolungamento fino a fine anno, che avrebbe dovuto trovare posto nella conversione del decreto Semplificazioni o nel decreto Aiuti bis ma non sono state confermate

Il decreto Semplificazioni ha reso strutturale invece la  possibilità di comunicare   in forma semplificata al Ministero  un semplice elenco di nominativi dei lavoratori che svolgono le prestazioni in smart working, senza allegare  il testo degli accordi.

 Ricordiamo che l'art. 18 della L. 81/2017  definisce il lavoro agile quale "modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro." Queste "modalità" vanno concordate individualmente o anche con accordi aziendali ma richiedono la firma di ciascun lavoratore  di un documento in forma scritta, pena la nullità.

Sempre a seguito della  legge 81 2017  si prevede che nello smart working

  • la prestazione viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orari di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
  • l’attività lavorativa può essere svolta tramite l’utilizzo di strumenti tecnologici;
  • quando il lavoratore svolge la prestazione fuori dai locali aziendali non è necessario che utilizzi una postazione fissa. Se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è responsabile della loro sicurezza e buon funzionamento."
  • l'accordo tra le parti deve  prevedere anche  la durata della modalità di lavoro agile (a termine o a tempo indeterminato) fissando anche le regole per l’eventuale recesso.

Vale la pena di ricordare anche che sono state pubblicate dal Ministero del lavoro le linee guida che specificano alcuni aspetti ancora non disciplinati per legge  Qui il testo del protocollo nazionale smart working 2021