RENTRI: DAL 16 SETTEMBRE 2026 IL FIR DIVENTA OBBLIGATORIAMENTE DIGITALE
Dal 16 settembre 2026 si completa una delle principali fasi di attuazione del RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Per i soggetti iscritti al Registro termina infatti il periodo transitorio durante il quale era ancora possibile utilizzare, in alternativa, il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo. Contestualmente diventa pienamente operativo anche il regime sanzionatorio relativo alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati previsti dalla normativa. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.
Il RENTRI costituisce il nuovo sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti previsto dall’art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e disciplinato, sotto il profilo operativo, dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59. Uno degli elementi centrali del sistema è rappresentato dalla progressiva digitalizzazione della documentazione relativa alla gestione dei rifiuti e, in particolare, del Formulario di identificazione del rifiuto – FIR, che accompagna il rifiuto durante il trasporto.
L’entrata a regime del FIR digitale era stata oggetto di un intervento di differimento. L’art. 13 del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, ha infatti introdotto un periodo transitorio durante il quale gli operatori hanno potuto continuare a utilizzare il formulario cartaceo in alternativa a quello digitale. Tale regime transitorio si è concluso il 15 settembre 2026.
Dal 16 settembre 2026, pertanto, per i soggetti iscritti al RENTRI la gestione digitale del FIR non costituisce più una possibilità alternativa, ma diventa la modalità obbligatoria di gestione del formulario.
La principale novità riguarda la conclusione del regime che consentiva di scegliere tra FIR cartaceo e FIR digitale. Durante il periodo transitorio la scelta era rimessa al produttore o detentore del rifiuto e condizionava l’intera movimentazione; se il formulario fosse stato emesso in formato cartaceo, tutti i soggetti della filiera avrebbero continuato a gestirlo in tale modalità; se fosse stato emesso digitalmente, la movimentazione avrebbe proseguito secondo le procedure digitali.
Dal 16 settembre 2026, per gli operatori iscritti al RENTRI, questo doppio binario viene meno. Il FIR digitale deve essere formato e gestito in modalità elettronica lungo l’intera movimentazione. Non si tratta, quindi, della semplice trasformazione del vecchio formulario cartaceo in un documento PDF, ma di un processo digitale che coinvolge progressivamente tutti i soggetti interessati.
Il FIR digitale (xFIR) accompagna il rifiuto durante l’intera movimentazione e viene progressivamente compilato, integrato e sottoscritto dai diversi soggetti della filiera.:
- Prima dell’avvio del trasporto, il FIR digitale viene emesso e compilato dal produttore/detentore oppure, su richiesta di quest’ultimo, dal trasportatore. Al momento della partenza deve contenere i dati relativi al produttore/detentore, al destinatario, al trasportatore e all’eventuale intermediario, le caratteristiche del rifiuto, la data e l’ora di inizio del trasporto, il nominativo del conducente e la targa del mezzo. Il formulario deve quindi essere firmato digitalmente dal produttore/ detentore e dal trasportatore.
- Con l’apposizione delle firme e l’avvio del trasporto, i principali dati identificativi della movimentazione non sono più modificabili e il FIR non può essere annullato.
- Durante il trasporto, il trasportatore mantiene la gestione del formulario e, qualora intervengano eventi che incidono sulla movimentazione, come una sosta tecnica o un trasbordo totale o parziale, integra il FIR con le relative informazioni e procede a una nuova sottoscrizione digitale.
- All’arrivo presso l’impianto, il destinatario completa il formulario con le informazioni di propria competenza, indicando l’esito del conferimento – accettazione, accettazione parziale o respingimento – e sottoscrive digitalmente il FIR. La copia completa del formulario viene quindi resa disponibile agli operatori coinvolti nella movimentazione.
- Per svolgere queste operazioni gli operatori possono utilizzare i servizi di supporto disponibili nell’Area Operatori RENTRI, propri sistemi gestionali interoperabili con il Registro oppure l’APP RENTRI FIR Digitale, che consente di svolgere anche in mobilità le operazioni necessarie alla gestione del formulario.
- Con l’apposizione delle firme e l’avvio del trasporto, i principali dati identificativi della movimentazione non sono più modificabili e il FIR non può essere annullato.
- Durante il trasporto, il trasportatore mantiene la gestione del formulario e, qualora intervengano eventi che incidono sulla movimentazione, come una sosta tecnica o un trasbordo totale o parziale, integra il FIR con le relative informazioni e procede a una nuova sottoscrizione digitale.
- All’arrivo presso l’impianto, il destinatario completa il formulario con le informazioni di propria competenza, indicando l’esito del conferimento – accettazione, accettazione parziale o respingimento – e sottoscrive digitalmente il FIR. La copia completa del formulario viene quindi resa disponibile agli operatori coinvolti nella movimentazione.
- Per svolgere queste operazioni gli operatori possono utilizzare i servizi di supporto disponibili nell’Area Operatori RENTRI, propri sistemi gestionali interoperabili con il Registro oppure l’APP RENTRI FIR Digitale, che consente di svolgere anche in mobilità le operazioni necessarie alla gestione del formulario.
La legge n. 26/2026 è intervenuta sull’art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 introducendo il comma 10-bis e prevedendo, nella fase di prima applicazione, un differimento delle sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei FIR al RENTRI. La moratoria è terminata il 15 settembre 2026.
Diventano quindi applicabili le sanzioni previste dall’art. 258 del Testo unico ambientale in caso di inosservanza degli obblighi di trasmissione. Il passaggio alla piena operatività del RENTRI assume pertanto un rilievo che va oltre la mera digitalizzazione documentale; errori, omissioni o ritardi nella gestione dei flussi informativi possono determinare conseguenze sanzionatorie.
Con la conclusione del periodo transitorio, le imprese devono verificare che l’intero processo di gestione dei rifiuti sia in grado di operare in modalità digitale. In particolare, è opportuno verificare:
- l’abilitazione dei soggetti incaricati alla gestione del FIR;
- il corretto funzionamento dei sistemi informatici utilizzati;
- l’eventuale interoperabilità del gestionale aziendale con il RENTRI;
- la disponibilità per i conducenti degli strumenti necessari alla gestione e all’esibizione del FIR durante il trasporto;
- il corretto coordinamento delle procedure con trasportatori e destinatari;
- il rispetto delle tempistiche previste per la trasmissione dei dati;
- l’esistenza di procedure interne da applicare in caso di indisponibilità temporanea dei servizi informatici.
Il Decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026, adottato in attuazione dell’art. 21, comma 1, del D.M. n. 59/2023, ha infatti definito specifiche modalità operative da utilizzare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, quando il malfunzionamento non dipende da interventi di manutenzione e non presenta le caratteristiche di completa o grave indisponibilità già disciplinate dai precedenti decreti direttoriali.
Contestualmente sono state aggiornate anche le misure di emergenza previste dal D.D. n. 25 del 5 febbraio 2026 con riferimento al cambio di formato del FIR. In tali ipotesi, il trasportatore deve comunicare al produttore o detentore il passaggio al FIR cartaceo, utilizzando i servizi RENTRI previsti per la restituzione della copia del formulario cartaceo oppure lo specifico servizio disponibile nell’Area Operatori o tramite interoperabilità.


