Nautica da diporto e motori elettrici. ecco il regolamento MIT
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il Decreto 26 maggio 2026, n. 146, sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2026. Il provvedimento disciplina le procedure per l'approvazione e l'installazione dei sistemi di alimentazione elettrica e dei relativi motori di propulsione sulle unità da diporto.
Riguarda:
- imbarcazioni,
- natanti e
- moto d'acqua rientranti nell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
Il testo si rivolge principalmente alle imprese che costruiscono o installano sistemi di propulsione elettrica.
Di seguito il quadro normativo di riferimento, le principali novità operative e le istruzioni pratiche per adeguarsi agli obblighi introdotti dal decreto.
L'entrata in vigore è prevista per il giorno 8 novembre 2026.
Il quadro normativo i responsabili
Il DM 146/2026 si inserisce nel sistema delineato dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto) e dal decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, di attuazione della direttiva 2013/53/UE sulle unità da diporto e le moto d'acqua. Il riferimento tecnico centrale è la norma UNI EN ISO 16315:2016 relativa ai sistemi di propulsione elettrica per unità di piccole dimensioni.
Il decreto introduce e definisce (art. 2) le figure di:
- impresa installatrice,
- responsabile tecnico dell'impresa installatrice,
- organismo abilitato (autorizzato alla valutazione dei sistemi di qualità aziendali secondo gli allegati VII, VIII e XI del d.lgs. 5/2016),
- organismo di valutazione della conformità (notificato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera dd, del d.lgs. 5/2016) e
- sistema di propulsione elettrico.
cosi da individuare correttamente soggetti obbligati e interlocutori istituzionali in ciascuna fase del processo.
Qualificazione delle imprese installatrici, vigilanza, chi è escluso
La novità principale riguarda l'introduzione di un percorso di qualificazione obbligatorio per le imprese installatrici (art. 3).
Queste devono possedere personale certificato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024,
- essere iscritte in Camera di Commercio per l'attività di installazione di sistemi di propulsione elettrica e
- dotarsi di un sistema di gestione per la qualità approvato da un organismo abilitato.
L'approvazione va comunicata al Ministero via PEC, utilizzando il modello dell'Allegato I; la stessa procedura si applica per comunicare modifiche o cessazione dell'attività. Il Ministero pubblica sul proprio sito l'elenco delle imprese che hanno effettuato la comunicazione.
È inoltre previsto un regime di vigilanza: l'organismo abilitato può accedere in qualsiasi momento a locali e documentazione dell'impresa e, in caso di violazioni accertate dalle amministrazioni vigilanti, dispone la sospensione o la revoca dell'approvazione del sistema di qualità.
Cosa è richiesto
- Per le unità di nuova costruzione (art. 4) è richiesta la dichiarazione di conformità di cui all'allegato VIII del d.lgs. 171/2005, con l'indicazione della norma di riferimento, la valutazione della documentazione tecnica da parte dell'organismo di valutazione della conformità e l'aggiornamento del manuale del proprietario con le istruzioni di sicurezza specifiche per l'impianto elettrico.
- Per le conversioni di unità già immesse sul mercato (art. 5), l'organismo di valutazione della conformità verifica il rispetto della norma di riferimento e l'assenza di effetti sostanziali sui requisiti essenziali dell'unità (punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 e 4, parte A, allegato II, d.lgs. 171/2005), redigendo un apposito rapporto tecnico. Se la trasformazione incide in modo sostanziale su un requisito essenziale, il prodotto è sottoposto a valutazione post costruzione ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 5/2016; tale procedura non si applica alle unità non marcate CE.
Infine, il decreto prevede una clausola di mutuo riconoscimento (art. 6): le disposizioni non si applicano ai prodotti fabbricati o commercializzati in altri Stati UE, in Turchia o negli Stati EFTA aderenti al SEE.
Istruzioni operative: il percorso passo per passo per installatori e costruttori
Le imprese installatrici devono seguire questo percorso operativo:
- far certificare il responsabile tecnico e il personale addetto secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, presso un organismo accreditato;
- verificare o effettuare l'iscrizione in Camera di Commercio per l'attività di installazione di sistemi di propulsione elettrica;
- predisporre il sistema di gestione per la qualità e presentare istanza di valutazione a un organismo abilitato;
- una volta ottenuta l'approvazione, inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite PEC, il modello di cui all'Allegato I, con gli estremi dell'approvazione e la data di inizio attività;
- comunicare tempestivamente, con lo stesso modello, eventuali variazioni o la cessazione dell'attività, e informare preventivamente l'organismo abilitato di qualsiasi modifica al sistema di qualità;
- conservare la documentazione tecnica e i dati su prove, tarature e formazione del personale, disponibili per gli accessi ispettivi dell'organismo abilitato.
Per i costruttori di unità nuove: occorre predisporre la dichiarazione di conformità con indicazione della norma di riferimento, far approvare la documentazione tecnica dall'organismo di valutazione della conformità e integrare il manuale del proprietario con le istruzioni di sicurezza previste dalla norma UNI EN ISO 16315.
Per chi effettua conversioni di unità esistenti: rivolgersi preventivamente a un organismo di valutazione della conformità, richiedere il rapporto tecnico attestante il mantenimento dei requisiti essenziali e conservare la relativa documentazione per dieci anni dalla data di installazione, come previsto dall'art. 5, comma 3.
Tabella di riepilogo
| Riferimento | Dettaglio |
|---|---|
| Provvedimento | Decreto MIT 26 maggio 2026, n. 146 |
| Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale | GU n. 184 del 10 agosto 2026 |
| Entrata in vigore | 90° giorno dalla pubblicazione (8 novembre 2026) |
| Norma tecnica di riferimento | UNI EN ISO 16315:2016 |
| Certificazione personale installatore | UNI CEI EN ISO/IEC 17024 |
| Conservazione documentazione tecnica (conversioni) | 10 anni dall'installazione |
| Normativa di riferimento primaria | D.Lgs. 171/2005; D.Lgs. 5/2016 |


