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Legge di Bilancio 2023 n.197, Pubblicata in GU n. 303 del 29.12.2022

Legge di Bilancio 2023 n.197, Pubblicata in GU n. 303 del 29.12.2022.

Vediamo alcune delle novità in modo sintetico.

Superbonus

Sono state riviste e ampliate le norme che prevedono la riduzione dal 110% al 90% dell’aliquota per il Superbonus a partire dal 2023. Per il 2023 resta l’aliquota al 110% solo in caso di:

  • interventi effettuati dai proprietari, o comproprietari di immobili con fino a quattro appartamenti per i quali alla data del 25 novembre, risulta presentata la CILAS;
  • interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18 novembre 2022 e la CILAS presentata entro il 31 dicembre;
  • interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulta presentata la domanda per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per gli interventi condominiali introdotto l’obbligo per l’amministratore, o del condomino rappresentate per i mini condomini, di autocertificare la data della delibera dell’assemblea.

Proroga bonus mobili

Per gli anni 2023 e 2024 l’ammontare per l’acquisto di mobili ma anche grandi elettrodomestici green, in caso di interventi di ristrutturazione della casa sul quale si può chiedere una detrazione del 50% delle spese, sale dai 5.000 euro a 8.000 euro.

Rinegoziazione mutui, tasso da variabile a fisso

E’ prevista la possibilità di passare a tasso fisso sui mutui ipotecari in origine non superiori a 200.000 euro e per chi ha un’Isee non superiore a 35.000 euro e senza ritardi nei pagamenti delle rate.

Soglia contante a cinquemila euro

A decorrere dal 1°gennaio 2023 il limite per il trasferimento di denaro contante passa da 1.000 a 5.000 euro.

Aumento delle soglie di ricavi per accedere alla contabilità semplificata

Le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da:

  • 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi;
  • da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Misure contro il caro energia

Per il 1° trimestre 2023 si confermano i Crediti di imposta con aumento delle percentuali:

  • per le imprese energivore al 45% in luogo del 40% ;
  • per imprese diverse dalle energivore, dotate di contatori di energia elettrica pari o superiore a 4,5 kW, al 35%, in luogo del 30 per cento ;
  • per imprese gasivore, al 45% per cento, in luogo del 40% ;
  • per le imprese non gasivore al 45%, in luogo del 40% ;

Si prevede inoltre:

  • Annullamento oneri generali di sistema elettrico;
  • IVA ridotta somministrazioni gas metano;
  • Bonus sociali per le categorie di clienti svantaggiati;
  • Credito d’imposta per l’acquisto di carburante da parte di imprese agricole e della pesca.

Pacchetto famiglia e Lavoro

  • Agevolazioni alle assunzioni a tempo indeterminato con una soglia di contributi fino a 8 mila euro per chi ha già un contratto a tempo determinato e in particolare pe le donne under 36 e per i percettori del reddito di cittadinanza;
  • Per il 2023 l’Assegno Unico sarà maggiorato del 50% per il primo anno di vita del bambino, e di un ulteriore 50% fino ai tre anni  per le famiglie composte da 3 o più figli. Maggiorato anche l’importo ulteriore per le famiglie numerose. Confermato l’assegno per i disabili;
  • Per i dipendenti aliquota al 5% per i premi di produttività fino a 3.000 euro;
  • Ampliamento della possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale, attraverso l’aumento da cinque a dieci mila euro l’anno del limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore, la previsione che si possa ricorrere a tali prestazioni anche in relazione alle attività agricole, nonché da parte di utilizzatori con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato fino a dieci, anziché a cinque (commi 258 e da 258-bis a 258-terdecies);
  • Incrementata al 3%, per il 2023 , del taglio della quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti pubblici e privati (esclusi i lavoratori domestici). La platea dei beneficiari è fissata ai dipendenti con retribuzione imponibile di 1923 euro mensili (25 mila euro annui). Contemporaneamente si conferma il taglio del 2% sui contributi dovuti sulle retribuzioni fino a 35 mila euro annui (2.692 euro mensili) già in vigore per la seconda parte del 2022;
  • Lo smart working viene prorogato sino al 31 marzo 2023 solo per i lavoratori fragili ovvero con particolari patologie o disabilità sia del settore pubblico che privato;
  • Ripristinati i voucher in agricoltura per le prestazioni occasionali fino a 10.000 euro;
  • Congedo parentale retribuito all’80% invece del 30% per un mese ,  fruibile fino ai sei anni di vita del bambino, fruibile da entrambi i genitori;
  • Per le scuole partitarie è previsto il ripristino del contributo (70 mln) + trasporto disabili (24 mln);
  • Per il 2023 è possibile andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (quota 103). Per chi decide di restare a lavoro decontribuzione del 10%;
  • Viene prorogata per il 2023 opzione donna con modifiche: in pensione a  58 anni con due figli, 59 con un figlio, 60 altri casi ma solo per lavoratrici in categorie svantaggiate. Confermata anche Ape sociale per i lavori usuranti;
  • dal 1° gennaio 2023 alle persone tra 18 e 59 anni (abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età) è riconosciuto il reddito di cittadinanza nel limite massimo di 7 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. E’ inoltre previsto un periodo di almeno sei mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. In mancanza, decade il beneficio del reddito. Si decade anche nel caso in cui si rifiuti la prima offerta congrua.

Misure fiscali per ridurre la pressione fiscale

  • Si innalza a 85 mila euro (da 65.000) la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15%.;
  • Si introduce, a determinate condizioni e limitatamente all’anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una tassa piatta al 15 per cento da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti;
  • Sono qualificati come redditi da lavoro dipendente le cosiddette mance, nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive, sottoponendole a un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%;
  • Si dispone la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato
  • Si applica un’aliquota IVA ridotta al 5% ai servizi di teleriscaldamento, contabilizzati nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023;
  • Si posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell’efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax;
  • Si prevede che le imprese che esercitano l’attività del commercio di beni al dettaglio deducano le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali
  • Sono assoggettati all’aliquota IVA ridotta al 5% i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all’aliquota IVA al 10%), nonché alcuni prodotti per l’infanzia;
  • Si assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10% la cessione dei IVA sui pellet, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%;
  • Proroga inoltre al 31 marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa;  proroga al 31 dicembre 2023 le agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36;
  • Si consente di detrarre dall’Irpef il 50 per cento dell’IVA versata per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici;
  • Si estende il regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5 per cento, operata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione sulle somme corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera;
  • Si assoggettano a imposta sostitutiva con aliquota del 5% le somme corrisposte da enti di previdenza e assistenza del Principato di Monaco, ove siano percepite da soggetti residenti senza l’intervento di intermediari italiani;
  • Si estende all’anno 2023 l’esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  • Sono esentati dal pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia.
  • Possibile affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti ai contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
  • Si assoggettano a imposizione in Italia le plusvalenze derivanti, per i soggetti non residenti, dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più del 50%, deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia;
  • Sono introdotte agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società – ivi incluse le cd. società non operative – di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci;
  • Proroga al 30 settembre 2023. Per completare gli investimenti in beni strumentali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022 c’è tempo fino al 30.09.2023;
  • Le disposizioni concernenti la cd. estromissione dei beni di imprese individuali – ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva – sono estese anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022;
  • Riaperta la possibilità di rivalutare titoli e partecipazioni, nonché terreni dietro il versamento di un’imposta sostitutiva e dei terreni edificabili e con destinazione agricola  -Redazione perizia entro il 15 novembre 2023.
  • Imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed imposta catastale nella misura dell’1% per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Agevolazioni anche per i terreni montani;
  • Proroga, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, talune concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022.
  • Viene introdotta una nuova categoria di “redditi diversi” costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Si consente di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento. E’ consentito ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare la propria con il pagamento un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno.
  • Viene rafforzata l’attività di presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA. L’Agenzia può verificare l’effettivo esercizio dell’attività. Vengono indicate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile. Eliminata la responsabilità in solido per il pagamento delle sanzioni da parte dell’intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di inizio attività a fini IVA.

Definizioni agevolate e ravvedimento speciale

Vengono previste diverse misure per definire la pretesa del fisco dall’accertamento alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti tributarie. Possibile anche ottenere dilazioni dei pagamenti dovuti e dell’abbattimento di alcune somme dovute al fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni. 

La definizione degli avvisi bonari

Gli avvisi bonari relativi ai periodi di imposta 2019 – 2020 – 2021, per i quali il termine di pagamento integrale non è ancora scaduto o in caso di pagamento rateale è ancora in corso, potranno essere definiti con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Le sanzioni saranno dovute nella misura del 3% (in luogo del 10%), senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

Non si applicherà alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Ulteriore novità è costituta dal fatto che le dilazioni di pagamento saranno concesse con 20 rate trimestrali e non più con 8 rate per importi inferiori ad Euro 5.000,00. I termini decadenziali previsti per la notifica delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno, in deroga all’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente.

La Definizione delle Cartelle di Pagamento (Annullamento)

Alla data del 31.1.2023, sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, al giorno 1.1.2023, fino a 1.000 euro (importo che comprende il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) che risulta dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2015.

L’agente della riscossione, entro il 30.6.2023, trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate. La riscossione dei suddetti debiti è sospesa fino al loro annullamento. La norma non si applica per i carichi che hanno per oggetto:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 
  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea;
  • l’Iva riscossa all’importazione.

La Definizione delle Cartelle di Pagamento (Rottamazione Quater)

Salvo quanto sopra riportato per le cartelle annullabili, i debiti che risultano dai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 1.1.2000-30.6.2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi, di sanzioni, di interessi di mora e aggio con il solo versamento delle

somme dovute a titolo di:

  • capitale;
  • rimborso delle spese per le procedure esecutive;
  • il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il versamento va fatto in unica soluzione entro il 31.7.2023, ovvero in un massimo di 18 rate così articolate:

  • la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% di quanto complessivamente è dovuto, scadenti il 31.7 e il 30.11.2023;
  • le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2024, vengono computati gli interessi al tasso del 2% annuo.

Nell’area riservata, l’agente della riscossione fornisce i dati necessari per individuare i carichi definibili. Entro il 30.4 il contribuente deve dichiarare all’agente della riscossione, esclusivamente con modalità telematica, la volontà di applicare la norma evidenziando:

  • il numero delle rate scelto;
  • l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi interessati, assumendo l’impegno a rinunciare al giudizio che, su presentazione della copia della dichiarazione e nelle more del pagamento, è sospeso.

L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione in giudizio della documentazione che attesta i pagamenti. L’omissione comporta la revoca ella sospensione su istanza di una delle parti. Il debitore può integrare la domanda entro il 30.4. 2023.

La definizione delle liti fiscali pendenti

La procedura consente di definire le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti alla data di entrata in vigore della norma. Per poter accedere è necessario operare tramite la presentazione di un’apposita domanda entro il 30 giugno 2023 e il pagamento del relativo importo, come di seguito indicato:

90% del valore se il ricorso pende nel 1° grado di giudizio;

40% del valore in caso di soccombenza dell’A.E. nel 1° grado di giudizio;

15% del valore in caso di soccombenza dell’A.E. nel 2° grado di giudizio;

5% del valore in caso di doppia soccombenza dell’A.E. in tutti e due i gradi di merito (se il ricorso pende in Cassazione).

Restano esclusi i giudizi aventi ad oggetto: i) le risorse proprie tradizionali UE; ii) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

E’ ammessa la dilazione in 20 rate trimestrali di pari importo sempre con decorrenza dal 30.06.2023, ma non è consentita compensazione in F24. Eventuale diniego alla definizione potrà avvenire entro il 31.07.2024.

La conciliazione agevolata delle controversie tributarie

In alternativa alla definizione sopra argomentata, le liti pendenti innanzi alle Corti di primo e secondo grado in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, possono essere risolte con un accordo conciliativo entro il 30 giugno 2023, fruendo della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo.

Gli importi dovuti vanno versati nei venti giorni dopo la sottoscrizione dell’accordo o con 20 rate trimestrali di uguale importo maggiorate degli interessi legali.

Se si omette il pagamento dell’intera cifra o di una rata, inclusa la prima, entro la scadenza della successiva, si decade dal beneficio e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria aumentata della metà.

La rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione

Parimente, in alternativa alla definizione sopracitata, in relazione alle liti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, possono essere estinte, con il beneficio delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo, rinunciando entro il 30 giugno 2023 al ricorso principale o incidentale, a seguito di intervenuta definizione transattiva di tutte le pretese.

La procedura si perfeziona firmando l’accordo e pagando tutto il dovuto nei successivi venti giorni.