Fondo solidarietà studi professionali: decreto e istruzioni
E' stato pubblicato il 9 luglio 2024 in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero del Lavoro per l'adeguamento del regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali ( cd Fondo Professioni ) alle novità della legge 234 2021.
Il decreto entra in vigore il 24 luglio 2024.
Il Fondo era stato costituito nel 2019 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 27 dicembre 2019, non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell'INPS (fondo-professioni).
Le finalità sono di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa (fondo-professioni).
La gestione del Fondo è affidata a un comitato amministratore composto da esperti designati dalle parti sociali e dai Ministeri competenti. Il Fondo è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi
- Obbligo di bilancio in pareggio.
- Interventi concessi previa costituzione di riserve finanziarie e entro i limiti delle risorse acquisite.
- Presentazione di un bilancio tecnico di previsione a otto anni
Fondi bilaterali: l’estensione del campo di Applicazione
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha introdotto significative modifiche volte all'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà. In particolare:
- e stato aggiunto il comma 7-bis all'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede l'estensione dell'applicazione dei Fondi di solidarietà ai datori di lavoro con anche un solo dipendente.
- Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterale devono assicurare o un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello della cassa integrazione ordinaria.
Finanziamento e modalità di erogazione
A copertura della prestazione di integrazione salariale ai dipendenti degli studi sono dovuti
- a) un contributo ordinario dello 0,50% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
- b) un contributo ordinario dello 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente piu' di cinque dipendenti fino a quindici dipendenti;
- c) un contributo ordinario pari all'1% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente piu' di quindici dipendenti;
- d) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione della misura di cui all'art. 5, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 1, lettera a), si riduce in misura pari al 40%.
La prestazione del Fondo e' destinata ai lavoratori subordinati compresi gli apprendisti che abbiano un'anzianita' di lavoro effettivo presso l'unita'. produttiva , di almeno trenta giorni alla data di presentazione della domanda
ATTENZIONE l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale e' subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione.