Accordi per l’innovazione: le domande di incentivo dal 14 gennaio
Viene pubblicato un avviso in GU n 263 del 12 novembre con le date per le domande per gli incentivi alle imprese in favore di interventi di ricerca e sviluppo di rilevante impatto tecnologico realizzati nell'ambito di accordi stipulati dalle imprese con il Ministero e con le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate, come stabilite con il DD MIMIT 27 ottobre per gli accordi di innovazione.
Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti:
a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) i Centri di ricerca;
c) con esclusivo riferimento alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 3, le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a).
Vediamo le regole per presentare le domande dal 2026.
Incentivi alle imprese per ricerca e sviluppo: regole per le domande
Il Decreto 4 settembre 2025, al fine di sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni altamente innovative e tecnologicamente avanzate e di orientare, al contempo, l’intervento pubblico realizzato attraverso gli Accordi per l’innovazione verso iniziative in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività tecnologica di specifici ambiti settoriali, ridefinisce le procedure per la concessione delle agevolazioni, previste dal decreto 31 dicembre 2021.
Gli Accordi, di cui al comma 1, devono essere diretti al sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico, in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall’Unione europea e di rilevanza strategica per l’accrescimento della competitività tecnologica di specifici settori, comparti economici ovvero determinati ambiti territoriali, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.
Per la concessione delle agevolazioni sono rese disponibili risorse complessivamente pari a euro 731.000.000,00 (settecentotrentunomilioni/00), di cui:
a) euro 530.000.000,00 (cinquecentotrentamilioni/00) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, per il sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo relative alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 2;
b) euro 201.000.000,00 (duecentounomilioni/00) a valere sulle economie del Piano sviluppo e coesione MIMIT 2014-2020, per il sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo relative alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 3.
Nell’ambito della medesima dotazione finanziaria, alle iniziative a valere sull’area di intervento n. 4 dell’allegato n. 3 sono concedibili risorse finanziarie fino all’importo massimo di euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00).
Le risorse finanziarie possono essere integrate da ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali.
Una quota pari al 34 per cento delle risorse è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare interamente nei territori delle regioni del mezzogiorno.
La gestione delle risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni è effettuata nell’ambito della contabilità speciale n. 1201 – Fondo per la crescita sostenibile, per l’erogazione dei finanziamenti agevolati, e della contabilità speciale n. 1726 – Interventi Aree Depresse, relativa agli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall’Unione europea o dalle regioni, cui affluiscono le risorse indicate al comma 3, lettera b).
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
Incentivi alle imprese per ricerca e sviluppo: domande dal 14 gennaio
Il decreto 27 ottobre ha stbilito che ai fini dell’accesso alle agevolazioni i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1a, nel caso di progetti di ricerca e sviluppo relativi alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 2 del decreto, ovvero secondo lo schema di cui all’allegato n. 1b, nel caso di progetti di ricerca e sviluppo relativi alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 3 del decreto. La domanda di agevolazione deve essere presentata unitamente alla documentazione elencata all’allegato n. 2.
La domanda e la documentazione indicata devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni, a partire dalle ore 10.00 del 14 gennaio 2026 e sino alle ore 18:00 del 18 febbraio 2026 utilizzando esclusivamente la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore https://fondocrescitasostenibile.mcc.it
A seguito della presentazione della domanda di agevolazione, il Soggetto gestore genera il CUP e lo comunica ai soggetti beneficiari, ivi compresi i soggetti aventi natura di ente pubblico, quelli aventi natura giuridica privata ma che svolgono per norma attività istituzionali a valenza
pubblica, e quelli con natura riconducibile alla figura di un “organismo di diritto pubblico”, previa delega conferita dagli stessi nella dichiarazione allegata alla domanda rilasciata secondo modello di cui agli allegati 6a e 6b.
Ai sensi l’articolo 7-bis, comma 2, del l decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 e ss.mm.ii., una quota pari al 34 per cento delle risorse rese disponibili dal decreto è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori delle regioni del mezzogiorno.
Un soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione in qualità di singolo proponente o in qualità di soggetto capofila di un progetto congiunto. Gli Organismi di ricerca possono partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti
universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria, ciascuno dei quali può partecipare a un solo progetto per ognuna delle aree tematiche indicate nell’allegato n. 2 e nell’allegato n. 3 al decreto.


