ASD: i compensi a custodi, giardinieri non sono redditi diversi

Con la Risposta a interpello n 189 del 12 aprile le Entrate chiariscono il trattamento fiscale dei compensi corrisposti da ASD ad addetti a mansioni di custodia e pulizia della struttura sportiva (qualificazione come redditi diversi – articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR).

L'ASD istante intende valutare l'impatto delle somme che deve erogare al personale che si occuperà delle mansioni di custodia e pulizia del palazzetto, cura del giardino del palazzetto, servizi per cui l'ente appaltante prevede la gestione in capo all'appaltatore.

Le Entrate prima ricordano che in base all'articolo 67, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), «sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente».

Tra i redditi diversi, la lettera m) del medesimo comma 1 ricomprende i compensi «erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistich

Con riguardo al caso di specie viene chiarito che le prestazioni descritte non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell'ASD, apparendo piuttosto collegate all'assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo. 

In linea con i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità ferma restando la verifica delle altre condizioni quali, tra l'altro, che il percipiente non svolga l'attività con carattere di professionalità, la sussistenza del requisito che la prestazione non sia collegata all'assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo determina la possibilità di applicare la disposizione di cui al citato articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR.

Sulla base di quanto su esposto, le Entrate ritengono che i compensi che l'ASD intende corrispondere ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie non siano riconducibili alla previsione normativa di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR e quindi tra i redditi diversi.

In sintesi per l'agenzia le prestazioni dei custodi, dei giardinieri e degli addetti alle pulizie non sono strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo dilettantistiche dell’ente ASD.

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