CPB: chiarimenti per la correttiva per ritirare l’opzione errata di adesione

Con la Risposta a interpello nella Direzione Generale ADE del Friuli n 908/62 di maggio 2025 si evidenzia un cambio di rotta per il CPB 2024-2025.

In particolare, è l’ultima dichiarazione presentata nei termini ordinari del 31 ottobre 2024 a rendere valida la scelta del contribuente ai fini del concordato preventivo biennale.

Vediamo i dettagli della risposta ADE.

CPB: chiarimenti per la correttiva per ritirare l’opzione errata di adesione

La Dichiarazione presentata entro i termini ordinari (31 ottobre 2024) determina in modo definitivo l’adesione del contribuente al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2024-2025.

Questo vale anche in caso di errore iniziale, purché si intervenga tempestivamente con una dichiarazione “correttiva nei termini”.

A chiarirlo è l’interpello 908-62/2025 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia.

Il documento fornisce indicazioni utili non solo per chi ha già aderito al concordato per il biennio corrente, ma anche per coloro che stanno valutando l’adesione per il biennio 2025-2026, da formalizzare entro il 30 settembre 2025, con modalità che cambieranno leggermente rispetto al passato.

Una società di capitali aveva trasmesso il 28 ottobre 2024 il modello Redditi SC, indicando per errore l’adesione al CPB, successivamente ed entro il 31 ottore ha inviato una nuova dichiarazione correttiva nei termini.

La domanda era se tale correzione fosse valida per annullare l’opzione errata. 

L'Agenzia risponde in modo affermativo. 

La revoca dell’adesione fatta tramite una correttiva nei termini è pienamente efficace, come già chiarito nelle istruzioni ufficiali dei modelli e in precedenti risoluzioni (es. risoluzione 325/2002). Nessuna incertezza interpretativa giustifica un’interpello.

La Dre richiama implicitamente anche la circolare 18/E/2024, che aveva già affrontato il caso opposto: una dichiarazione originaria senza adesione, seguita da una correttiva con adesione.

Ricordiamo che il CPB non consente adesioni tardive secondo quanto stabilisce l’articolo 35, comma 1, del Dlgs 13/2024, escludendo l’applicazione della cosiddetta “remissione in bonis” (articolo 2, Dl 16/2012).

Inoltre, anche le dichiarazioni presentate entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria, previste dall’articolo 2, comma 7 del Dpr 322/1998, non hanno alcun effetto se relative all’opzione per il CPB, come ribadito dalla circolare 18/E/2024.

CPB 2025–2026: nuove modalità operative

Guardando avanti, l’adesione al CPB per il biennio 2025–2026 dovrà avvenire con modalità diverse, previste dal Dlgs correttivo in attesa di approvazione:

  • Adesione entro il 30 settembre 2025, con trasmissione:
    • autonoma (solo frontespizio del modello Redditi 2025), oppure
    • congiunta alla dichiarazione dei redditi (che andrà quindi anticipata rispetto alla scadenza classica del 31 ottobre).