Modello 730/2023: sostituito di imposta, pagamenti e rimborsi
Il Modello 730/2023 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato.
Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre (per quest'anno 2 ottobre) Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
Modello 730/2023: chi lo può presentare
Possono utilizzare il modello 730 ordinario, i contribuenti che nel 2023 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della
retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale); - persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730
- precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
- al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2022 al mese di giugno dell’anno 2023;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.
I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate.
Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.
Possono utilizzare il modello 730 ordinario i contribuenti che nel 2022 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
Modello 730/2023: rimborsi e pagamenti
A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi
all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.
Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.
A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca.
Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.