Procedimenti arbitrali: niente bollo per gli ETS sugli atti

Una Società di  Mutuo Soccorso riferisce:

  • di essere iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 
  • e di applicare le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, il quale prevede che:
    • «Gli atti, i documenti, le  istanze, i contratti nonché  le copie anche se dichiarate conformi,  gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo». 

L'ente chiede se l'esenzione possa applicarsi anche agli atti relativi al procedimento arbitrale.

Le Entrate, con Risposta a interpello n 219 del 21 febbraioreplicano che Il regime di esenzione riconosciuto dalla normativa agli enti del Terzo settore con un’ampia formulazione si può estendere anche gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 20 della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972.

L'agenzia ricorda che, l'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1, dispone che:

  • «Sono  soggetti all'imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa». 

Relativamente agli atti indicati nella tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, si osserva che, in linea generale, le istanze, le scritture private, le copie dichiarate conformi, le certificazioni ed altri documenti in essa elencati prevedono l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine.

Inoltre, con particolare riferimento ai procedimenti arbitrali, l'articolo 20 della medesima tariffa dispone il pagamento dell'imposta di bollo, nella misura di euro 16.00 per ogni foglio, tra gli altri, per gli «atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali». 

Poiché l'imposta di bollo su tali atti e provvedimenti è dovuta fin dall'origine, l'obbligazione tributaria deve essere assolta dal soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce.

Con riferimento al caso di specie si osserva che l'articolo  4,  comma  1, del CTS dispone, tra l'altro, che 

«Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore». 

L'articolo 82 del CTS prevede al comma 5 l'esenzione dall'imposta di bollo per «Gli  atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1», ovvero dagli «enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società». 

Pertanto, specifica l'agenzia, l'ampiezza della formulazione utilizzata dal legislatore porta a ritenere corretto ricomprenderne nel regime di esenzione anche gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 20 della richiamata Tariffa.

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