Responsabilità negli appalti per la cessione crediti
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet nella sezione FAQ un chiarimento per il settore appalti.
In particolare, si replica ad un quesito sulla responsabilità solidale negli appalti, con particolare riferimento alle modalità di versamento di contributi e premi assicurativi in caso di inadempimento dell’affidatario.
Versamento contributi e premi assicurativi in caso di inadempimento dell’affidatario nell’appalto
Il contribuente chiedeva se, per il committente o la stazione appaltante, obbligati al pagamento come previsto dal Dlgs n.276/2003, all’articolo 29, comma 2 e dal Dlgs n. 36/2003 all’articolo 11, comma 6, fosse possibile utilizzare crediti in compensazione tramite modello F24 per adempiere a tali obblighi.
L’Agenzia con FAQ pubblicata il 29 aprile chiarisce che, i versamenti di contributi e premi assicurativi devono essere effettuati tramite modello F24 indicando come codice fiscale del contribuente quello del soggetto affidatario inadempiente e come secondo codice fiscale quello del soggetto che esegue materialmente il pagamento, utilizzando i codici identificativi:
- “50 – obbligato solidale”
- o “51 – stazione appaltante”,
come introdotti con la risoluzione n. 34/E dell’11 aprile 2012.
In tale eventualità, il soggetto che effettua il versamento interviene esclusivamente per estinguere un debito altrui, pertanto non è ammesso l’utilizzo di crediti in compensazione, in quanto ciò configurerebbe una violazione dell’articolo 1 del Dlgs n. 124/2019, che vieta espressamente il pagamento del debito di un altro soggetto mediante compensazione di crediti propri.


