Ammortizzatori: chiarimenti sull’obbligo di informazione sindacale

 Con il messaggio interno 980 del 9 marzo 2023 l'INPS ha specificato gli obblighi di informazione  del'azienda ai sindacati  in tema di istruttoria per 

  •  cassa integrazione ordinaria,
  • assegno  FIS e 
  • assegno dei Fondi solidarietà di cui all'articolo 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015

A seguito di specifici recenti arresti della giurisprudenza  vengono chiarite le modalità  di verifica degli obblighi di informazione e consultazione sindacale a carico dei datori di lavoro , nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, come dettato dall'articolo 14 del Decreto. legislativo 148 2015, attuativo del Jobs Act.

Si ribadisce nuovamente che   la comunicazione  alle rappresentanze sindacali  con evidenza all'istituto  che l'informativa è stata espletata, è assolutamente necessaria perché la domanda risulti procedibile.

Inoltre, tali comunicazioni  possono essere essere oggetto di valutazione anche successivamente all'emanazione del provvedimento.

Viene inoltre specificata la tempistica per tale comunicazione, in particolare :

  1. Per la richiesta di cassaintegrazione per eventi  oggettivamente non evitabili (Eone) ad esempio per meteo avverso,  la comunicazione  può essere successiva alla presentazione della domanda in quanto non è previsto un termine per l'adempimento.
  2.  per gli altri eventi  la comunicazione deve  precedere l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa , e deve specificare la data di effettivo inizio sospensione o riduzione, altrimenti le due date risulteranno coincidenti .

Infine, il messaggio fornisce ulteriori indicazioni  sui contenuti della relazione tecnica da allegare alla domanda ai fini della verifica  prevista dall' articolo 2 del D.M. n. 95442/2016. Si ricorda  la previsione  recita testualmente "Ai fini della concessione della CIGO, l’impresa documenta in una relazione  tecnica dettagliata, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445-2000, le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostra, sulla base di elementi  oggettivi, che l’impresa continua ad operare sul mercato. Gli elementi oggettivi  possono essere supportati da documentazione sulla solidità finanziaria  dell’impresa o da documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di  crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a  gare di appalto, l’analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa"

In tale relazione il datore di lavoro deve illustrare, dunque:

  •  le ragioni della sospensione o riduzione, 
  • la non imputabilità della motivazione  al datore stesso e ai lavoratori e, infine,
  • gli elementi  fattuali  sull'evento che determina la richiesta di integrazione salariale.

Essa può essere pretesa dall'Inps in sede di controllo delle dichiarazioni rese.

Nel caso la relazione non fornisca sufficienti informazioni sull'evento INPS può richiedere una integrazione 

ATTENZIONE : la richiesta dell'INPS  si considera ricevuta anche oltre il termine di 15 giorni purché sia recapitata entro la data di adozione del provvedimento. In caso contrario, la domanda può essere rigettata per mancanza di elementi di valutazione.