Appalti: i casi di esclusione per violazioni fiscali non definitive

Pubblicato il 12 ottobre il Gazzetta Ufficiale il  decreto del Ministero dell'economia e delle infrastrutture del 28 settembre 2022 che detta le regole sulla possibile  esclusione dalle gare di apppalto per gli operatori economici che abbiano violato le norme tributarie e siano ancora in attesa di giudizio definitivo . 

La violazione deve però essere almeno pari a a 35mila euro e al 10% del valore dell'appalto .

 Qui il testo del decreto. Vediamo di seguito in sintesi gli aspetti principali 

Il decreto attua la previsione dell'’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50) che prevede la possibilità per una stazione appaltante di escludere dalle gare non solo  imprese colpevoli di violazioni gravi, definitivamente accertate  ma anche per  violazioni non definitivamente accertate.

Viene previsto in particolare che  si   considera   violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento  di  imposte  e  tasse derivanti dalla: 

    a) notifica di  atti  impositivi,  conseguenti  ad  attivita'  di controllo degli uffici; 

    b) notifica di  atti  impositivi,  conseguenti  ad  attivita'  di liquidazione degli uffici; 

    c)  notifica  di  cartelle  di  pagamento   concernenti   pretese  tributarie,  oggetto  di  comunicazioni  di  irregolarita'  emesse  a  seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

Le soglie di esclusione definite dal decreto sono due:

  1. l'inottemperanza  per importo pari o superiore al 10%  del valore dell'appalto con  esclusione  di sanzioni  e  interessi . Si specifica che per gli  appalti  suddivisi  in  lotti,  la  soglia  di gravita' e' rapportata al valore del lotto  per  i  quali l'operatore  economico  concorre.  In  caso  di   subappalto   o   di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la  soglia e'  rapportata  al   valore   della  prestazione assunta dal singolo operatore economico.  
  2. in  ogni  caso,  l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.

Viene precisato infine che  la  violazione  grave  si considera non  definitivamente  accertata,  quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere  all'obbligo

di pagamento e l'atto impositivo o la   cartella  di  pagamento  siano  stati tempestivamente impugnati.