Assunzione percettori di Reddito di cittadinanza istruzioni aggiornate

L' 11 luglio  2022 INPS  con il messaggio 2766-2022  ha emanato le istruzioni  aggiornate per la fruizione dello sgravio contributivo   relativo alle assunzioni per i percettori di reddito di cittadinanza,  a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022.

(Vedi per maggiori dettagli Reddito di cittadinanza come incentivo alle imprese)

La modifica dell'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,  infatti previsto le seguenti novità.

  1. ha  eliminato l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare all'ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, assicurando la possibilità di fruire dell'incentivo direttamente comunicando l'assunzione
  2. le assunzioni possono essere sia  "a tempo indeterminato, pieno o parziale, che a tempo  determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, 
  3. Le agenzie per il lavoro iscritte all'albo informatico delle agenzie per il lavoro  autorizzate dall'ANPAL possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc” e  in loro favore  va riconosciuto  il 20 per cento dell'incentivo , che viene decurtato dall’importo spettante al datore di lavoro.

La circolare comunica ora che è stato reso disponibile il  modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell’esonero denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019” presente nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo), al fine di recepire le modifiche 

La misura dello sgravio contributivo 

L'istituto precisa nella circolare che 

  • l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici
  • l’importo dell’incentivo calcolato dalla procedura costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive e corrisponde alla minore somma tra il beneficio mensile del Rdc spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. ATTENZIONE: "nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro, eventualmente, riparametrare l’incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell’importo ridotto."
  • La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le indicazioni già fornite con il  messaggio n. 4099/2019.

Le condizioni per fruire dell'incentivo 

L'istituto ricorda che sia i datori di lavoro che le agenzie per il lavoro  sono tenute al rispetto delle condizioni previste dalla legge 296-2006 ossia:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa inmateria di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La circolare specifica  quindi le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero a seguito di attività di intermediazione da parte di un’agenzia per il lavoro nella sezione <PosContributiva>  che in  <lista PosPA >che <Posagri >

i datori di lavoro autorizzati  potranno a partire dal mese di competenza successivo alla pubblicazione del messaggio,  quindi dal mese di competenza agosto (flusso di settembre 2022).

Infine si precisa che i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).