CCNL area comunicazione artigiani: rinnovo 2022

E stato firmato lo scorso  2  agosto 2022 l'accordo di rinnovo  del CCNL area comunicazione editoria Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI  con le sigle sindacali FILC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL  scaduto a dicembre 2018.

Decorre dal 1 .1.2019 e ha vigenza fino al 31.12.2022

ASPETTI ECONOMICI 

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale ai soli lavoratori in forza alla data del 16.5.2022, verrà corrisposto un importo forfettario una tantum  pari a 155 euro suddivisibile , in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

 Tale importo verrà erogato in due soluzioni: 

  1. la prima pari a € 55,00 con la retribuzione del mese di luglio 2022 e
  2.  la seconda pari ad € 100,00 con la retribuzione del mese di agosto 2022.

Agli apprendisti in forza al 16.5.2022, l’importosarà erogato nella misura del 70% con le medesime decorrenze.

L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Nuovi minimi retributivi ccnl artigianato comunicazione

IMPRESE ARTIGIANE

Liv.

Qualifiche

Minimi

1.6.2022

1.12.2022

1A

Quadri

2.246,59

2.316,86

1B

Impiegati direttivi

1.958,05

2.019,29

2

Impiegati di concetto, operai specializzati

1.836,89

1.894,34

3

Impiegati di concetto, operai specializzati

1.722,79

1.776,68

4

Impiegati di concetto, operai specializzati

1.598,56

1.648,56

5 bis

Impiegati d'ordine, operai qualificati

1.462,26

1.508,00

5

Impiegati d'ordine 1^ assunzione, operai qualificati

1.398,07

1.441,80

6

Lavoratori che non sono in possesso di alcuna qualificazione, nonché i lavoratori addetti ad attività che non richiedono particolare preparazione, esperienza pratica
 o tecnica

1.316,53

1.357,71

PMI

Liv.

Qualifiche

Minimi

1.6.2022

1.12.2022

1A

Quadri

2.263,45

2.333,72

1B

Impiegati direttivi

1.972,75

2.033,99

2

Impiegati di concetto, operai specializzati

1.850,68

1.908,13

3

Impiegati di concetto, operai specializzati

1.735,72

1.789,61

4

Impiegati di concetto, operai specializzati

1.610,56

1.660,56

5 bis

Impiegati d'ordine, operai qualificati

1.473,23

1.518,97

5

Impiegati d'ordine 1^ assunzione, operai qualificati

1.408,57

1.452,30

6

Lavoratori che non sono in possesso di alcuna qualificazione, nonché i lavoratori addetti ad attività che non richiedono particolare preparazione, esperienza pratica o tecnica

1.326,42

1.367,60

BILATERALITA' 

    Con decorrenza dall’1° giugno 2022, la quota di contribuzione mensile alla bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad € 11,65 mensili per 12 mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato).

Questi contributi saranno destinati :

  •  agli Enti Bilaterali Regionali per prestazioni a lavoratrici e lavoratori e ad Imprese;
  •  maggiori investimenti in direzione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • sviluppo delle relazioni sindacali, supporto alla contrattazione collettiva, promozione della bilateralità e relativi servizi, presidio del territorio ed esercizio della rappresentanza.

A partire dal 1° giugno 2022, le Imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.lgs. 148/2015, sono tenute al versamento dei 139,80 € annui (€ 11,65 per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.

A partire dal 1° giugno 2022, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.

Si ricorda che l'accordo precedente era stato firmato a febbraio 2018    QUI IL TESTO e prevedeva  tra le principali novità:

  • nuovo articolo riguardante il contratto a tempo determinato
  • nuovo contratto di reinserimento lavorativo per lavoratori over 29  
  • la mobilità del personale e  la possibilità di inquadramento temporaneo a  mansioni superiori, previa formazione specifica in materia di sicurezza 
  • valorizzazione del termpo parziale (nuovo articolo 39) 
  • ridefinizione delle quote di contribuzione al fondo sanitario SANARTI (nuovo art. 18) e all'ente bilaterale di solidarietà (nuovo articolo 17) 
  • la distinzione a livello normativo e salariale  tra imprese artigiane propriamente dette e le micro imprese e le PMI 
  • Viene sancito il pieno esercizio dei diritti sindacali nelle imprese di dimensioni superiori a 15 dipendenti.
  • Gli aumenti retributivi  medi a regime per il triennio 2016-2018 variavano da 48 a 58 euro.