Centralinisti non vedenti: aggiornate le sanzioni per chi non assume

Nel decreto direttoriale 374 del 18.9.2025 il  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito i nuovi importi per le violazioni in materia di obblighi di assunzione di centralinisti non vedenti  previsti dall'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113 primo e secondo comma .

Si tratta in particolare dei casi di 

  1. omessa denuncia, entro 60 giorni, agli uffici provinciali del lavoro dell'installazione o della trasformazione di centralini telefonici che comportino obblighi di assunzione, 
  2. per i datori obbligati, mancata assunzione di  centralinisti telefonici non vedenti e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista.

Il ministero in attuazione del decreto sull'adeguamento N.  77 2022 , applica agli importi previgenti la percentuale di  variazione dell'indice del costo della vita nel periodo agosto 2022- luglio 2025  pari a +7,6% (coefficiente 1,076).

Riportiamo nella tabella seguente i nuovi importi nei due casi previsti , ricordando che la norma entra in vigore il 15°  giorno dopo la pubblicazione, quindi il 4 ottobre p.v.

Tabella sanzioni omessi obblighi su centralinisti non vedenti

Infrazione Sanzione precedente Sanzione aggiornata
Omessa denuncia entro 60 giorni agli uffici provinciali del lavoro dell’installazione o trasformazione di centralini telefonici Da € 146,00 a € 2.919,84 Da € 157,10 a € 3.141,75
Mancata assunzione di centralinisti telefonici non vedenti o operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista Da € 29,17 a € 116,43 (per ogni giorno lavorativo e posto non coperto) Da € 31,39 a € 125,28 (per ogni giorno lavorativo e posto non coperto)