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Circolazione stradale: le novita del Ddl Semplificazioni

L’articolo 21 del disegno di legge Semplificazioni, attualmente in corso di approvazione, interviene su più fronti della disciplina della circolazione stradale e dell’abilitazione alla guida, con l’obiettivo dichiarato di rendere più efficienti i procedimenti amministrativi e di rafforzare, al tempo stesso, la tutela dell’ambiente e la sicurezza. Le modifiche proposte toccano sia la normativa sull’accesso alla professione di autotrasportatore, sia il Codice della strada e il relativo regolamento di esecuzione, oltre a disposizioni recenti in materia di dispositivi di controllo e di utilizzo delle targhe prova.

In primo luogo, sul versante dell’autotrasporto, il legislatore punta a superare rigidità territoriali nell’individuazione dell’amministrazione competente, consentendo una maggiore elasticità nell’assegnazione delle funzioni all’interno della stessa regione. 

In secondo luogo, in materia di gestione dei rifiuti derivanti da incidenti stradali, viene formalizzato nel Codice della strada il collegamento con la disciplina ambientale, con un chiaro richiamo alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e al principio “chi inquina paga”. 

Infine, ulteriori norme di dettaglio riguardano il funzionamento delle commissioni mediche locali, l’estensione dell’uso dei dispositivi elettronici di controllo e un alleggerimento dei limiti alle autorizzazioni per l’uso delle targhe prova da parte delle imprese impegnate in ricerca e sviluppo. Ecco ulteriori dettagli nei paragrafi che seguono 

Professione autotrasportatore e bonifica post incidente

Il primo ambito interessato è quello dell’accesso alla professione di autotrasportatore, regolato dal D.Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395. 

L’articolo 21 interviene sull’art. 8, comma 6, modificando il secondo periodo e sopprimendo il terzo. In concreto, la richiesta che i requisiti professionali fossero verificati “presso la provincia” viene sostituita dalla possibilità di operare “presso una provincia della regione”. Si tratta di una modifica apparentemente minimale sul piano letterale, ma con un impatto non trascurabile in termini organizzativi: la competenza non è più bloccata sulla singola provincia, bensì può essere attribuita, nell’ambito della stessa regione, alla struttura ritenuta più efficiente o meglio dimensionata rispetto ai carichi di lavoro. Di conseguenza, le imprese potrebbero trovarsi a interfacciarsi con una provincia diversa da quella in cui hanno la sede, ma comunque all’interno del territorio regionale, con potenziali benefici in termini di riduzione dei tempi di istruttoria e di smaltimento degli arretrati.

 il disegno di legge interviene  poi sul Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), aggiungendo alla lettera a) del comma 1 dell’art. 14 – che definisce i compiti degli enti proprietari delle strade – un esplicito richiamo alla corretta gestione dei rifiuti e alle operazioni di bonifica, secondo quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

 La novità più rilevante è il chiarimento che, quando tali operazioni si rendono necessarie a seguito di un incidente stradale, “i relativi oneri sono posti a carico dei responsabili”. Il principio era in parte già desumibile dal sistema, ma la sua esplicitazione nel Codice della strada rafforza la possibilità per gli enti di rivalersi sui soggetti responsabili e rende più trasparente, anche nei confronti delle imprese e delle compagnie assicurative, la ripartizione dei costi connessi agli interventi ambientali post-incidente.

Medici commissioni, dispositivi di controllo e targhe prova: cosa cambia

Sul versante dell’abilitazione alla guida e dei controlli, l’articolo 21 prevede poi una serie di interventi puntuali su fonti normative piu recenti.

 In via temporanea, fino al 31 dicembre 2026, viene introdotta una deroga all’art. 330, comma 2, del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione del Codice della strada), consentendo che i componenti delle commissioni mediche locali (CML) di cui all’art. 119, comma 4, CdS possano essere individuati anche tra i medici in quiescenza già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi indicati dal medesimo art. 119, previa comunicazione all’ASL della disponibilità a proseguire nell’incarico. L’obiettivo è aumentare la capacità operativa delle CML, spesso alle prese con tempistiche lunghe per le visite di idoneità alla guida, senza rinunciare a professionalità già formate. 

Il disegno di legge interviene inoltre sull’art. 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, estendendo agli uffici della motorizzazione civile delle regioni e delle province autonome la possibilità di utilizzare i dispositivi elettronici di cui alla disposizione originaria. L’acquisizione, l’installazione e la manutenzione restano a carico delle regioni e delle province autonome, che stipulano appositi accordi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990. 

Si tratta di un rafforzamento dell’infrastruttura di controllo, che può avere effetti diretti sulle attività di verifica e monitoraggio dei veicoli, con possibili ricadute sulle imprese di trasporto. 

Infine,  come anticipato, viene integrato l’art. 5, comma 3, del D.L. 21 maggio 2025 n. 73, convertito dalla L. 18 luglio 2025 n. 105, chiarendo che il limite numerico alle autorizzazioni alla circolazione con targa prova non si applica alle aziende che utilizzano tali targhe per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli o dei loro componenti.

 La misura è orientata a non ostacolare l’attività delle imprese della filiera automotive, che necessitano di un uso intensivo di targhe prova per test e sperimentazioni, e rappresenta un segnale di attenzione verso la competitività del settore, in un contesto di forte innovazione tecnologica (veicoli elettrici, sistemi di guida assistita, nuove piattaforme digitali).

Tabella riepilogo normativo

Punto Norma interessata Ambito Principale novità
1 D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, art. 8, comma 6 Accesso alla professione di autotrasportatore La competenza non è più presso la singola provincia ma presso una provincia della regione; soppresso il terzo periodo.
2 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 14, comma 1, lett. a) Gestione rifiuti e bonifica dopo incidenti stradali Obbligo di gestione rifiuti e bonifica secondo parte IV D.Lgs. 152/2006; i costi, in caso di incidente, sono posti a carico dei responsabili.
3 DPR 16 dicembre 1992, n. 495, art. 330, comma 2 Commissioni mediche locali patenti Fino al 31 dicembre 2026, i componenti CML possono essere scelti anche tra medici in quiescenza già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi indicati dall’art. 119 CdS.
4 Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 733 Dispositivi elettronici di controllo Esteso l’utilizzo dei dispositivi anche agli uffici della motorizzazione civile di regioni e province autonome, con oneri a carico di tali enti.
5 D.L. 21 maggio 2025, n. 73, art. 5, comma 3, conv. in L. 18 luglio 2025, n. 105 Targhe prova e autorizzazioni alla circolazione Il limite numerico alle autorizzazioni non si applica alle aziende che utilizzano le targhe per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli o componenti.