Dichiarazione “de minimis”: nuove soglie e moduli INPS per gli incentivi alle imprese
Con il messaggio INPS n. 3339 del 6 novembre 2025, l’Istituto comunica l’aggiornamento della dichiarazione “de minimis” utilizzata per la concessione di incentivi e agevolazioni economiche subordinati a tale regime.
L’intervento si è reso necessario per recepire le disposizioni dei nuovi regolamenti europei entrati in vigore tra il 2023 e il 2024 — in particolare i Regolamenti (UE) 2023/2831, 2023/2832, 1408/2013 e 717/2014 — che ridefiniscono i massimali di aiuto e le modalità di calcolo del triennio di riferimento per i diversi settori produttivi.
L’INPS, oltre ad aggiornare i criteri applicativi, ha messo a disposizione una nuova modulistica conforme ai nuovi limiti comunitari, disponibile sul proprio portale. La revisione garantisce una gestione uniforme e trasparente degli aiuti economici, in linea con la normativa UE aggiornata
Le regole sul De minimis
Il regime “de minimis” consente la concessione di aiuti di modesta entità alle imprese, senza obbligo di preventiva notifica alla Commissione europea, purché vengano rispettate le soglie massime e i limiti temporali stabiliti dalla disciplina UE.
L’INPS precisa che, alla data del messaggio, sono quattro i regolamenti europei con le soglie attualmente applicabili ai diversi ambiti economici:
- Regolamento (UE) 2023/2831, in vigore dal 1° gennaio 2024, per il settore generale, con massimale fissato a 300.000 euro nel triennio di riferimento;
- Regolamento (UE) 2023/2832, anch’esso operativo dal 1° gennaio 2024, per i servizi di interesse economico generale (SIEG), con soglia pari a 750.000 euro;
- Regolamento (UE) 717/2014, relativo al settore pesca e acquacoltura, con massimale di 40.000 euro a partire dal 25 ottobre 2023;
- Regolamento (UE) 1408/2013, per il settore agricolo, con limite fissato a 50.000 euro per gli aiuti concessi dal 16 dicembre 2024
Un aspetto rilevante riguarda la soppressione del precedente limite di 100.000 euro per il trasporto merci su strada, previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013, che è stato abrogato: per tali attività si applica ora il massimale generale di 300.000 euro ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831.
Definizione soglie e triennio di riferimento – Tabella riepilogo
Un punto centrale del messaggio è la definizione del triennio di riferimento per il calcolo degli aiuti concessi.
Secondo l’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2023/2831, il periodo da considerare è di tre anni, riferito alla stessa impresa unica.
L’INPS chiarisce che:
- per i settori generale, agricolo e SIEG, il triennio corrisponde a tre anni solari calcolati a ritroso dalla data di concessione dell’aiuto;
- per il settore pesca e acquacoltura, invece, il periodo è rappresentato dall’esercizio finanziario in corso e dai due precedenti
Nozione di “impresa unica”
Ai fini del computo complessivo degli aiuti ricevuti, il concetto di impresa unica assume un ruolo determinante.
Rientrano in questa definizione tutte le imprese tra cui intercorre almeno una delle seguenti relazioni:
- una impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto di un’altra;
- una impresa nomina o revoca la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione o direzione;
- una impresa esercita influenza dominante su un’altra tramite contratto o statuto;
- una impresa controlla la maggioranza dei diritti di voto in virtù di accordi con altri soci.
Le imprese collegate indirettamente tramite una o più società intermedie sono anch’esse considerate parte della stessa impresa unica, ai fini del rispetto dei limiti “de minimis”.
| Settore | Regolamento UE | Massimale triennio | Decorrenza nuovi aiuti | Calcolo del triennio |
|---|---|---|---|---|
| Settore generale | Reg. (UE) 2023/2831 | € 300.000 | dal 1° gennaio 2024 | 3 anni solari a ritroso dalla data di concessione |
| Servizi d’interesse economico generale (SIEG) | Reg. (UE) 2023/2832 | € 750.000 | dal 1° gennaio 2024 | 3 anni solari a ritroso dalla data di concessione |
| Pesca e acquacoltura | Reg. (UE) 717/2014 | € 40.000 | dal 25 ottobre 2023 | Esercizio finanziario in corso + due precedenti |
| Agricoltura | Reg. (UE) 1408/2013 | € 50.000 | dal 16 dicembre 2024 | 3 anni solari a ritroso dalla data di concessione |
Nota trasporto su strada: il precedente massimale di € 100.000 (Reg. 1407/2013) è abrogato; ora si applica il limite generale di € 300.000 previsto dal Reg. (UE) 2023/2831.
Novità operative e modulistica aggiornata
In applicazione dei nuovi regolamenti, l’INPS ha aggiornato la dichiarazione “de minimis” che deve essere allegata alle domande di agevolazione o incentivo rientranti nel regime agevolativo.
Il nuovo modulo di dichiarazione è disponibile sul portale istituzionale www.inps.it , accedendo alla sezione: “Moduli” → “Aziende e Contributi” → Ricerca codice “SC105”.
Le modifiche sono già state integrate anche nei moduli telematici gestiti tramite il Portale delle Agevolazioni, garantendo la piena operatività del sistema informatico.
Per le istanze non supportate da un modulo online, la dichiarazione aggiornata potrà comunque essere utilizzata in formato cartaceo o digitale allegato.
Tra gli esempi citati nel messaggio, rientra l’incentivo per la ricollocazione lavorativa dei beneficiari NASpI, previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012, che continua a beneficiare del regime “de minimis” ma con le nuove soglie comunitarie applicabili
L’aggiornamento della modulistica risponde all’esigenza di uniformare i modelli dichiarativi e assicurare la coerenza normativa tra le diverse tipologie di aiuti. Le imprese e i consulenti sono pertanto invitati a verificare la corretta applicazione delle nuove soglie prima della presentazione delle domande.
Grazie all’aggiornamento della dichiarazione “de minimis”, disponibile anche per le domande prive di modulo telematico, le imprese possono ora presentare le istanze con modelli allineati ai più recenti criteri europei, garantendo così un sistema di incentivi più chiaro, coerente e affidabile.


