ETS: ampliati i termini per l’ incentivo assunzione disabili

Il Decreto-legge 4 maggio 2023 , n. 48 – Decreto lavoro  aveva previsto tra le varie novità per gli ETS ,  alcuni incentivi correlati alle assunzioni di  lavoratori con disabilità.

Nella conversione in legge del decreto Milleproroghe pubblicato ieri in  Gazzetta  Ufficiale (Legge 17 2024) è presente un emendamento che prevede

un ampliamento del periodo di applicabilità di tali incentivo , con anticipo del termine iniziale e proroga al 30 settembre 2024   del termine ultimo . 

 La definizione della misura dell’incentivo, delle modalità di ammissione ed erogazione del contributo, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, nonché delle procedure di controllo, era  demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto il cui termine di emanazione, che l'emendamento prevedeva di prorogare, è rimasto invece  fissato al 1° marzo 2024. 

Vediamo più in dettaglio  di cosa si tratta nei paragrafi seguenti.

Assunzione disabili del no profit : le misure del DL Lavoro 48/2023

In particolare, l’art. 10 del Decreto lavoro prevedeva per gli   enti del terzo settore che, per statuto, svolgono servizi finalizzati all'inserimento  o  al  reinserimento  nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati o con disabilità), se autorizzati all’attività di intermediazione,   per ogni persona con disabilità assunta,   un contributo pari al sessanta per cento dell’intero incentivo  riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione L'agevolazione è cumulabile  con quelle stabilite dall’articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (incentivi per promuovere l'occupazione giovanile e l’occupazione femminile) e dall’articolo 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (incentivi per collocamento lavorativo dei disabili).

Inoltre  all’art. 28, si prevedeva l'istituzione di un apposito fondo di  7 milioni di euro ,  finalizzato al riconoscimento di un contributo

  • per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, 
  • assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
  • con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023,
  •  per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.

 Questa  misura era rivolta ad 

  1. enti del Terzo settore (articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), 
  2. organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione (articolo 54 decreto legislativo n. 117 /2017),
  3.  organizzazioni non lucrative di utilità sociale , iscritte nella relativa anagrafe

 Il DL  lavoro prevedeva per la definizione di criteri e importi del  contributo, presentazione delle domande e  procedure di controllo l'emanazione di un DPCM entro il 1° marzo 2024 ancora non pubblicato.

Incentivi assunzione ETS l’emendamento approvato al DL Milleproroghe

 Come detto la conversione in legge del DL  Milleproroghe  prevede modifiche all'Articolo 18 (Incentivi per l’assunzione di persone con disabilità)

I commi 4-ter e 4-quater – inseriti nel corso dell’esame alla Camera –  18 modificano la disciplina  per cui :

  1. si  sostituisce il termine iniziale del periodo entro il quale, al fine del beneficio in oggetto, le assunzioni possono essere o essere state effettuate, ponendo tale decorrenza al 1° agosto 2020, anziché al 1° agosto 2022;
  2.  il successivo comma 4-quater differisce dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024 il termine finale entro cui devono essere effettuate, le assunzioni; 

Resta fermo che tale differimento opera nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito , pari a 7 milioni di euro per il 2023 . Il comma 4-quinquies – inserito anch’esso dalla Camera – provvede alla quantificazione e alla compensazione degli effetti finanziari .

Si conferma che le assunzioni, al fine dell’applicazione dell’incentivo, devono essere o essere state effettuate – nell’ambito del periodo temporale summenzionato – per lo svolgimento di attività conformi allo statuto del datore di lavoro e riguardare soggetti con disabilità rientranti nell’ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio, di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68.

Il dossier studi parlamentari sulla novità segnala che benché il comma 1 del citato articolo 28 del D.L. n. 48 del 2023 faccia riferimento ad assunzioni effettuate ai sensi della suddetta L. n. 68, le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge osservano che l’incentivo – fermo restando il rispetto delle altre condizioni  – concerne le assunzioni di tali soggetti anche se effettuate in eccedenza rispetto alle quote minime obbligatorie stabilite dalla L. n. 68 (purché  effettuate secondo le modalità previste da quest’ultima).

Si attende ora ovviamente il decreto attuativo annunciato e non ancora emanato dal Dipartimento della PCM per la disabilità.