Fondo aereo: nuove istruzioni per l’integrazione salariale

Nel messaggio 757 del 21 febbraio 2023 INPS fornisce nuove istruzioni sulle domande per il trattamento di integrazione salariale a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale come preannunciato dalla circolare 4 2023 sugli ammortizzatori sociali 2023.

In particolare  si ricorda che  le domande  di accesso alle prestazioni presentate  tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2022  sono state ritenute validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza di 60 giorni  dopo la data  del decreto ministeriale di concessione.

L'istituto precisa che:

  •  per le aziende che hanno optato per il pagamento diretto,  o che non hanno  comunicato la modalità di pagamento e la prestazione sarà pagata mensilmente dall’Istituto per l’intero periodo autorizzato e  l’azienda è tenuta  comunque  all’invio dei file mensili 
  • per le aziende che hanno anticipato le  prestazioni l’INPS  trasmetterà,  via PEC, la notifica dell'autorizzazione  al conguaglio  comunicando  anche il numero di autorizzazione e il  codice conguaglio da utilizzare.

 L’azienda dovrà trasmettere i file mensili per consentire il calcolo dell’importo da conguagliare che verrà comunicato dall'INPS.

Nel flusso uniemens i datori di lavoro utilizzeranno per il conguaglio  il  nuovo codice causale “L905”.