Fondo nuove competenze: le regole del decreto ministeriale

E' stato pubblicato il 3 novembre 2022  sul sito del Ministero del lavoro il decreto interministeriale del 22 settembre concernente il rifinanziamento del Fondo nuove competenze con un miliardo  .

Il 23 settembre scorso è stato pubblicato  il decreto ANPAL  275-2022 per l'utilizzo delle nuove risorse anche per le domande 2021 rimaste in stand by

Il  decreto ANPAL  adeguandosi alla bozza del decreto ministeriale, modifica la  definizione del costo retributivo e contributivo  anche in riferimento alle domande già presentate sui fondi 2021.   

Nello specifico, il decreto  ANPAL  prevede che la  retribuzione oraria venga  calcolata  sulla base della  retribuzione teorica comunicata dal datore di lavoro all'Inps nel mese della domanda .Tale importo viene  moltiplicato  per 12 mesi e quindi  suddivisa per 1.720,  misura standard  di ore lavorative annue

Gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali  vengono considerati al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell'istanza di accesso al Fondo. 

Questo comporta l'obbligo per i datori di lavoro che avevano fatto domanda sulla base del bando di novembre 2021 di completare l'istanza con una dichiarazione sul  fatto che il costo del lavoro non comprende altre agevolazioni pubbliche. L'attestazione va compilata e caricata sulla piattaforma ANPAL FNC.  Qui il nuovo modello di polizza fidejussoria 

AGGIORNAMENTO 21 OTTOBRE 2022

Anpal ha reso disponibili alcune faq di chiarimento sulle modalità di calcolo dei costi del lavoro ai fini del saldo del finanziamento FNC (PRIMA EDIZIONE)   Qui il Pdf 

Fondo nuove competenze: cos'è,  le ultime novità

Il Fondo nuove competenze è un fondo  di finanziamento a fondo perduto  istituito  dl 34 2021  che permette di  innovare la produzione nelle aziende danneggiate dal COVID,  adeguando le competenze dei lavoratori,  e ottenendo il finanziamento della retribuzione del personale in formazione e dei  relativi contributi previdenziali  Per ottenere il finanziamento dei progetti  formativi è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi.

.L’art. 24 del DL 17/2022 ha esteso le possibilità di utilizzo  del  Fondo Nuove competenze   nel 2022  non solo alle aziende danneggiate  dalle conseguenze della pandemia COVID  19 e quelle interessate alla transizione ecologica e digitale (DL 146 2021) ma anche i datori di lavoro che 

  •  abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell’art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112, conv. L. 6.8.2008 n. 133,
  •  siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all’art. 1 co. 478  della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022).

in relazione ai quali  sia necessario un adeguamento  delle competenze del personale.

L'operatività del Fondo  attendeva il nuovo decreto interministeriale attuativo per l'utilizzo di nuove risorse in arrivo dall'Unione europea legate al Fondo React EU.

L'emanazione del decreto è stata ritardata dalla crisi di Governo. Il 14 settembre è stata comunicata la firma del  Ministro del lavoro  e di quello  dell'Economia  che è poi passato alla registrazione presso la Corte dei Conti. Putroppo il ritardo crea problemi nella definizione degli accordo sindacali preventivi, obbligatori per accedere ai conTributi 

Fondo nuove competenze 2022: ecco il decreto interministeriale

Sul decreto ministeriale in arrivo,  il comunicato stampa di settembre 2022 ha anticipato che 

  •   la misura di finanziamento  della contribuzione previdenziale relativa alle ore di formazione dei lavoratori resterà fissata al 100% mentre la retribuzione delle ore di formazione godra di un finanziamento del 60%  È prevista però una premialità per chi intraprende percorsi di riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario: in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell'orario finalizzata a percorsi formativi, anche una strutturale riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione complessiva, la  retribuzione finanziata dal fondo sarà pari al 100%.
  • sono previsi maggiori controlli sulla qualità degli interventi formativi 
  • le attività potranno essere finanziate attraverso i Fondi paritetici interprofessionali che costituiranno canale di accesso privilegiato Per i datori di lavoro che non hanno fondi interprofessionali la formazione dovrà essere erogata da enti accreditati a livello nazionale o regionale. Non potrà essere soggetto erogatore della formazione la medesima impresa che ha presentato istanza di accesso al Fondo
  • godranno di particolare attenzione i progetti formativi nei  settori interessati dalla transizione ecologica e digitale: in particolare il   quadro di riferimento per le competenze digitali sarà il DGCOMP, mentre per le competenze utili alla transizione ecologica si fa riferimento alla classificazione ESCO