Fondo Ormeggiatori Barcaioli: prime istruzioni INPS

Con il decreto interministeriale del 28 luglio pubblicato in GU il 16 settembre 2023 sono state modificate durata e importi delle prestazioni di integrazione salariale previste per il Fondo di solidarietà bilaterale di ormeggiatori e barcaioli, a seguito  dell'accordo siglato in dato in data 21 dicembre 2022,  tra  A.N.G.O.P.I.  e  FILT-CGI.

Il Fondo',  gia'  costituito dal 2016 ,  viene adeguato alle disposizioni dell''art. 30 comma 1-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 e  con particolare riguarda all'importo, la durata e le  causali  di  accesso  alla  normativa in materia di assegno di integrazione salariale  come modificate dalla  legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). 

Di seguito  in sintesi le modifiche e le prime istruzioni giunte dall'INPS con il messaggio 3256 del 19 settembre 2023.

Fondo ormeggiatori barcaioli importi 2023

 L'importo dell'assegno di  integrazione  salariale  del Fondo e'  pari  quello previsto dal comma 5-bis dell'art. 3 del  decreto  legislativo  n. 148 del 2015, quindi ammonta  all'80  per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata  al  lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra  le  ore  zero  e  il

limite dell'orario contrattuale.  Vedi gli importi massimi  comunicati da INPS per il 2023

Fondo barcaioli – Durata assegni integrazione 

 Le Società Cooperative/Gruppi ormeggiatori  e  barcaioli  dei  porti  italiani  possono  ricorrere   alla   prestazione   dell'assegno   di  integrazione salariale nei seguenti limiti massimi di durata: 

  1.    assegno di integrazione salariale  per  le causali ordinarie, durata pari a quella prevista dall'art.  12  del  decreto legislativo n. 148/2015,  fino  a  un periodo   massimo   di   13   settimane   continuative,   prorogabile  trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane
  2.   assegno di integrazione salariale  per  le  causali straordinarie,   pari  a  quelle  previste  dall'art.  22  del  decreto legislativo n. 148/2015 .( Per la causale di riorganizzazione aziendale massima di 24 mesi, anche continuativi,  in  un quinquennio mobile. –  Per la causale di crisi aziendale  12   mesi,   anche   continuativi; –   3. Per la causale di contratto di solidarieta'  24 mesi, anche continuativi,  in  un quinquennio mobile.

La durata massima complessiva dei trattamenti ordinario e straordinario   e'  in  ogni  caso  quella  prevista dall'art. 4, comma 1, d.lgs  n. 148 del 2015 ovvero    24 mesi in  un  quinquennio  mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5, e con eccezione per le  imprese industriali e artigiane dell'edilizia  e  affini,  nonché per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n), nelle quali  i trattamenti    non  possono  superare  I 30 mesi in un quinquennio mobile. 

Richiesta assegno ordinario  contratti di solidarietà

  Nel  messaggio n. 3235 del 31 agosto 2018, l'INPS aveva fornito le  istruzioni  sull’assegno ordinario garantito dal Fondo ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani per i  solidarietà difensiva.  Dal 1° settembre 2018   le domande presentate da datori di lavoro o i loro consulenti e intermediari  vanno associate ad un codice identificativo cd. "ticket " costituito da  16 caratteri alfanumerici , ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.

Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori, relative a ciascuna domanda di assegno ordinario per contratto di solidarietà che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale  “ConguagliCIG” “CIGAutorizzata” l’elemento “FondoSol”.   Il codice che identifica l’evento è : "ASR" con causale “Assegno ordinario per contratto di solidarietà”.

Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di autorizzazione “2P”, avente il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli”.

Nuove indicazioni INPS 2023

Con il messaggio 3256 del 19 settembre INPS fornisce le prime indicazioni  precisando  innanzitutto che   le previsioni normative sono pienamente vigenti dalla data del 1° ottobre 2023;  considerato che tale data ricade in un giorno festivo al fine di una corretta gestione degli adempimenti inerenti alle prestazioni  le domande di Assegno di integrazione salariale, presentate dal 2 ottobre 2023 per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 16 settembre 2023, saranno istruite sulla base dei nuovi criteri.

Inoltre con riguardo al requisito occupazionale previsto dal comma 7-bis dell’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, non sono state apportate modifiche alla disciplina  in quanto il Fondo nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, già garantisce il trattamento di integrazione salariale a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico datoriale.