Frontalieri Svizzera: ratificato l’accordo- Regole in vigore
La Legge di Bilancio 2025, ovvero la legge 207 2024 aveva introdotto due importanti novità per i lavoratori frontalieri con la Svizzera e tutti i frontalieri italiani che operano all'estero e fanno rientro in Italia con cadenza settimanale.
Nello specifico, l'articolo 1 , commi 97-99 , dedicati ai lavoratori frontalieri, recepiva le novità dell'accordo Italia-Svizzera entrato in vigore nel 2023, anche se ancora in attesa della definizione del protocollo operativo, e includeva anche una norma interpretativa dell'art. 51 comma 8-bis del TUIR, estendendo l'applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali.
Il decisivo passaggio formale è giunto, a un anno di distanza con la pubblicazione in GU, il 19 gennaio 2026, della Legge 217 2025 , recante la ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri (Protocollo aggiuntivo del 23 dicembre 2020, fatto a Roma e a Berna nel 2024) e approvato definitivamente dal Parlamento italiano.
Con l’entrata in vigore di questa legge, la disciplina del telelavoro per i frontalieri viene stabilizzata e definitivamente ancorata nell’ordinamento nazionale, consentendo ai lavoratori frontalieri di svolgere fino al 25 % della propria attività lavorativa in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza nel corso dell’anno civile senza alcuna perdita dello status di frontaliero.
Legge 217 2025
La legge n. 217/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2026, ha autorizzato la ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo tra Italia e Svizzera in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri.
Le modifiche intervengono sul Protocollo aggiuntivo del 23 dicembre 2020, già recepito nell’ordinamento italiano con la legge n. 83/2023, e mirano ad adeguare la disciplina alle nuove modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, in particolare con riferimento al rientro nel Paese di residenza e al lavoro da remoto.
Gli effetti delle nuove disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2024, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 97, della legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).
Vecchio e nuovo regime – la definizione di frontaliere
In via di contesto, resta fermo il doppio regime fiscale introdotto dall’Accordo del 2020.
In particolare:
- i lavoratori frontalieri già tali alla data del 17 luglio 2023 (cosiddetti vecchi frontalieri) continuano a essere assoggettati alla tassazione esclusiva nello Stato in cui svolgono l’attività lavorativa, ossia la Svizzera;
- i lavoratori divenuti frontalieri dal 18 luglio 2023 sono invece assoggettati a un regime di tassazione concorrente: in Svizzera l’imposizione non può eccedere l’80 per cento di quella ordinaria, mentre in Italia il reddito di lavoro dipendente concorre alla formazione del reddito complessivo, con applicazione della franchigia di 10.000 euro e riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 83/2023.
Il Protocollo di modifica non incide su tale assetto, che continua pertanto a trovare piena applicazione.
La definizione di lavoratore frontaliere dopo le modifiche al Protocollo
Il nuovo Protocollo interviene sulla definizione di lavoratore frontaliere, che continua a fondarsi su tre requisiti essenziali:
la residenza fiscale in un Comune situato, in tutto o in parte, entro i 20 chilometri dal confine con l’altro Stato contraente;
lo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di tale Stato;
il rientro, in linea di principio, quotidiano al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.
È proprio su quest’ultimo requisito che si concentrano le principali novità.
Rientro nel Paese di residenza: ammessa una deroga fino a 45 giorni annui
Il Protocollo di modifica chiarisce che il lavoratore frontaliere può non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni nel corso dell’anno civile.
Dal computo sono espressamente esclusi i giorni di ferie e di malattia.
La possibilità di non rientrare entro tale limite costituisce una deroga regolata alla regola generale del rientro giornaliero e non comporta la perdita dello status di frontaliere, né l’applicazione di un diverso regime fiscale.
Telelavoro e smart working: limite del 25% senza effetti sullo status
Un ulteriore ambito di intervento riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di telelavoro o smart working.
Il Protocollo stabilisce che il lavoratore frontaliere può svolgere fino al 25% della propria attività lavorativa annua presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di frontaliere.
Ai fini fiscali, gli emolumenti percepiti per l’attività svolta da remoto entro tale limite sono considerati come riferibili a giorni di lavoro svolti nello Stato in cui ha sede il datore di lavoro, ossia l’altro Stato contraente.
La disposizione si applica anche ai frontalieri rientranti nel regime transitorio, confermando l’obiettivo di garantire continuità di trattamento nonostante l’evoluzione delle modalità lavorative.
Importante sottolineare che questo chiarimento normativo ha una portata retroattiva, dato che si configura come interpretazione autentica della legge.
Sebbene la norma si concentri sui lavoratori frontalieri, la sua portata potrebbe estendersi anche a coloro che operano all'estero senza rientrare quotidianamente, e non possono essere considerati frontalieri ai sensi delle attuali normative.
Un esempio potrebbe essere quello dei lavoratori italiani distaccati in Svizzera che, pur risiedendo in Italia, non rientrano ogni giorno ma rispettano comunque le altre condizioni previste per il regime agevolativo. Sul tema si era espressa favorevolmente l'Agenzia con la risposta a Interpello 428 2023.
Le regole in sintesi
| Profilo | Regola operativa in vigore | Riferimento (Legge 217/2025 – Protocollo) |
|---|---|---|
| Telelavoro (smart working) dei frontalieri | Il lavoratore frontaliere può svolgere al massimo il 25% annuo dell’attività di lavoro dipendente in telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza perdere lo status di frontaliere. | Punto 2.2 del Protocollo sostitutivo (art. I) |
| Status di lavoratore frontaliere | Il telelavoro entro il limite del 25% non modifica lo status di lavoratore frontaliere ai sensi dell’Accordo. | Punto 2.2 (art. I) |
| Imposizione delle giornate in telelavoro | Le remunerazioni riferibili al telelavoro (entro il 25%) sono trattate, ai fini fiscali, come giorni di lavoro svolti nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro (quindi, in linea generale, come lavoro “in Svizzera” per la tassazione convenzionale). | Punto 2.2 (art. I) – coordinamento con art. 3 Accordo |
| Plateа interessata | La facoltà del telelavoro entro il 25% vale per tutti i frontalieri, inclusi quelli nel regime transitorio. | Punto 2.2 (art. I) – richiamo all’art. 9 Accordo |
| Mancato rientro giornaliero (motivi professionali) | È ammesso non rientrare quotidianamente al domicilio nello Stato di residenza per motivi professionali fino a 45 giorni per anno civile. Ferie e malattia non si conteggiano nel limite. | Punto 2.1 (art. I) |
| Decorrenza applicativa | Le disposizioni del Protocollo di modifica si applicano dal 1° gennaio 2024. | Art. II, par. 1 |
| Entrata in vigore (ratifica italiana) | La legge di ratifica entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (G.U. n. 14 del 19/01/2026; vigente dal 20/01/2026). | Legge 217/2025, art. 4 |
| Nota operativa per studi e aziende | Necessario monitorare la percentuale annua di telelavoro (≤ 25%) e i giorni di mancato rientro (≤ 45), per evitare contestazioni sullo status di frontaliere e sulla corretta applicazione del regime convenzionale. | Implicazioni applicative dei punti 2.1 e 2.2 |


