Indennità discontinuità spettacolo IDIS: regole e novità 2026

Dal 1° gennaio 2025 è operativa la nuova disciplina dell’IDIS – Indennità di discontinuità – a favore dei lavoratori del settore spettacolo. La misura, aggiornata con la legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 611, L. 207/2024), è destinata a supportare economicamente chi lavora in maniera intermittente e discontinua nel comparto artistico e tecnico.

 INPS ha pubblicato il 13 giugno la circolare 101 2025 con le nuove istruzioni.

 Di seguito una panoramica  pratica per i consulenti del lavoro e datori interessati alla gestione operativa delle domande.

AGGIORNAMENTO 29 DICEMBRE 2025

Nella legge di bilancio 2026 in corso di approvazione sono previste importanti modifiche 

In particolare si modificano i requisiti di accesso per cui:

  •    salirà  da 30.000 a 35.000 euro il tetto massimo di reddito, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, 
  •     Si introduce una deroga alla richiesta di 5 giornate di contribuzione  per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, per i quali il requisito  minimo contributivo diventa di:
    •  almeno 15 giornate di contribuzione nell’anno precedente  oppure 
    •  almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti.

Resta ferma la regola vigente per cui, ai fini del calcolo delle giornate, non si computano quelle eventualmente già riconosciute, comunque denominate (IDIS,  ALAS, NasPI).

Per i dettagli applicativi si dovrà attendere la pubblicazione della legge e le istruzioni operative dell'INPS

Chi ha diritto all’IDIS 2025

Possono richiedere l’IDIS nel 2025 esclusivamente i seguenti lavoratori iscritti al FPLS, come da D.lgs. 175/2023:

  • Lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
  • Lavoratori subordinati a tempo determinato che svolgono attività artistica o tecnica connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli.
  • Lavoratori subordinati a tempo determinato indicati dal Decreto 25 luglio 2023:
    • Operatori cabine sale cinematografiche
    • Impiegati tecnici e amministrativi di enti e imprese dello spettacolo, radio, TV, audiovisivi, cinema, doppiaggio
    • Maschere, custodi, guardarobieri, addetti pulizie e facchinaggio, autisti
    • Impiegati e operai di spettacoli viaggianti
    • Dipendenti di imprese di noleggio e distribuzione film
  • Lavoratori con contratto intermittente, esclusi quelli a tempo indeterminato con indennità di disponibilità

IDIS 20245 le condizioni di accesso

Per accedere all’IDIS, i soggetti sopra elencati devono possedere tutti i seguenti requisiti:

Requisito Condizione
Cittadinanza Essere cittadino UE oppure cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia
Residenza Essere residente in Italia da almeno 1 anno
Reddito complessivo IRPEF Non superiore a 30.000 euro nell’anno d’imposta precedente
Contribuzione FPLS Almeno 51 giornate accreditate al FPLS, escluse quelle coperte da NASpI, ALAS o IDIS
Prevalenza reddito da attività FPLS Il reddito da lavoro deve derivare in via prevalente da attività per cui è obbligatoria l’iscrizione al FPLS
Contratti a tempo indeterminato Non aver avuto contratti a tempo indeterminato nell’anno precedente (salvo intermittenti senza indennità di disponibilità)
Pensione Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto

IDIS 2025: durata, esempio calcolo importo e cumulabilità

L’IDIS è erogata per un numero di giorni pari a 1/3 delle giornate FPLS accreditate nell’anno precedente, al netto di giornate già coperte da altre prestazioni non compatibili.

Esempio:

Giornate FPLS nel 2024: 100

Durata indennità: 100 / 3 = 33 giorni erogati

La durata effettiva non può superare il limite di 312 giornate complessive annue.

L’importo giornaliero è pari al 60% della retribuzione media giornaliera imponibile da lavoro FPLS. Non può superare il minimale contributivo giornaliero stabilito annualmente dall’INPS.

CUMULABILITA'

L’IDIS non è cumulabile, nello stesso anno e per le stesse giornate, con:

  • NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola
  • Indennità di maternità, malattia, infortunio
  • CIG ordinaria e straordinaria (anche in deroga), FIS, fondi bilaterali
  • Assegno ordinario di invalidità (salvo opzione per IDIS con sospensione dell’assegno)

È compatibile con cariche elettive purché  prevedano il solo gettone di presenza. In caso di indennità di funzione o altri compensi, l’accesso è escluso.

Come presentare la domanda IDIS

La circolare INPS sulle domande precisa: 

  • Scadenza annuale: 30 aprile (prorogata se festivo). Per  le domande con requisiti 2025 il termine è dunque il 30 aprile 2026
  • Modalità: solo online tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS sul sito INPS > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”
  • Alternative: tramite patronato o Contact Center (803 164 da rete fissa, 06 164164 da mobile)
  • Valutazione INPS: entro il 30 settembre

Contribuzione per IDIS e regime fiscale

Tipo di contribuente Contributo
Datori di lavoro / committenti 1% dell’imponibile previdenziale
Lavoratori FPLS (eccedenze massimale) 0,5% di solidarietà
Subordinati a TD (dal 2024) +1,10% addizionale (L. 92/2012)
Lavoratori autonomi Dal 2024 **non versano più** il contributo ALAS

Durante la fruizione dell’IDIS è riconosciuta contribuzione figurativa (fino a 1,4 volte il minimale), valida:

  • ai fini pensionistici
  • per il requisito dell’annualità contributiva nel FPLS
  • fino a 1/3 del totale necessario per le prestazioni D.P.R. 1420/1971

Regime fiscale

L’IDIS è assoggettata a IRPEF, con ritenuta alla fonte:

  • Art. 23 DPR 600/1973 se sostituisce reddito da lavoro dipendente
  • Art. 25 DPR 600/1973 se sostituisce reddito autonomo (esente se in regime forfettario)

L’INPS rilascia regolare certificazione (CUS/CUA) ai fini dichiarativi.