Indennità discontinuità spettacolo IDIS: regole e novità 2026
Dal 1° gennaio 2025 è operativa la nuova disciplina dell’IDIS – Indennità di discontinuità – a favore dei lavoratori del settore spettacolo. La misura, aggiornata con la legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 611, L. 207/2024), è destinata a supportare economicamente chi lavora in maniera intermittente e discontinua nel comparto artistico e tecnico.
INPS ha pubblicato il 13 giugno la circolare 101 2025 con le nuove istruzioni.
Di seguito una panoramica pratica per i consulenti del lavoro e datori interessati alla gestione operativa delle domande.
AGGIORNAMENTO 29 DICEMBRE 2025
Nella legge di bilancio 2026 in corso di approvazione sono previste importanti modifiche
In particolare si modificano i requisiti di accesso per cui:
- salirà da 30.000 a 35.000 euro il tetto massimo di reddito, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda,
- Si introduce una deroga alla richiesta di 5 giornate di contribuzione per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, per i quali il requisito minimo contributivo diventa di:
- almeno 15 giornate di contribuzione nell’anno precedente oppure
- almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti.
Resta ferma la regola vigente per cui, ai fini del calcolo delle giornate, non si computano quelle eventualmente già riconosciute, comunque denominate (IDIS, ALAS, NasPI).
Per i dettagli applicativi si dovrà attendere la pubblicazione della legge e le istruzioni operative dell'INPS
Chi ha diritto all’IDIS 2025
Possono richiedere l’IDIS nel 2025 esclusivamente i seguenti lavoratori iscritti al FPLS, come da D.lgs. 175/2023:
- Lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
- Lavoratori subordinati a tempo determinato che svolgono attività artistica o tecnica connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli.
- Lavoratori subordinati a tempo determinato indicati dal Decreto 25 luglio 2023:
- Operatori cabine sale cinematografiche
- Impiegati tecnici e amministrativi di enti e imprese dello spettacolo, radio, TV, audiovisivi, cinema, doppiaggio
- Maschere, custodi, guardarobieri, addetti pulizie e facchinaggio, autisti
- Impiegati e operai di spettacoli viaggianti
- Dipendenti di imprese di noleggio e distribuzione film
- Lavoratori con contratto intermittente, esclusi quelli a tempo indeterminato con indennità di disponibilità
IDIS 20245 le condizioni di accesso
Per accedere all’IDIS, i soggetti sopra elencati devono possedere tutti i seguenti requisiti:
| Requisito | Condizione |
|---|---|
| Cittadinanza | Essere cittadino UE oppure cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia |
| Residenza | Essere residente in Italia da almeno 1 anno |
| Reddito complessivo IRPEF | Non superiore a 30.000 euro nell’anno d’imposta precedente |
| Contribuzione FPLS | Almeno 51 giornate accreditate al FPLS, escluse quelle coperte da NASpI, ALAS o IDIS |
| Prevalenza reddito da attività FPLS | Il reddito da lavoro deve derivare in via prevalente da attività per cui è obbligatoria l’iscrizione al FPLS |
| Contratti a tempo indeterminato | Non aver avuto contratti a tempo indeterminato nell’anno precedente (salvo intermittenti senza indennità di disponibilità) |
| Pensione | Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto |
IDIS 2025: durata, esempio calcolo importo e cumulabilità
L’IDIS è erogata per un numero di giorni pari a 1/3 delle giornate FPLS accreditate nell’anno precedente, al netto di giornate già coperte da altre prestazioni non compatibili.
Esempio:
Giornate FPLS nel 2024: 100
Durata indennità: 100 / 3 = 33 giorni erogati
La durata effettiva non può superare il limite di 312 giornate complessive annue.
L’importo giornaliero è pari al 60% della retribuzione media giornaliera imponibile da lavoro FPLS. Non può superare il minimale contributivo giornaliero stabilito annualmente dall’INPS.
CUMULABILITA'
L’IDIS non è cumulabile, nello stesso anno e per le stesse giornate, con:
- NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola
- Indennità di maternità, malattia, infortunio
- CIG ordinaria e straordinaria (anche in deroga), FIS, fondi bilaterali
- Assegno ordinario di invalidità (salvo opzione per IDIS con sospensione dell’assegno)
È compatibile con cariche elettive purché prevedano il solo gettone di presenza. In caso di indennità di funzione o altri compensi, l’accesso è escluso.
Come presentare la domanda IDIS
La circolare INPS sulle domande precisa:
- Scadenza annuale: 30 aprile (prorogata se festivo). Per le domande con requisiti 2025 il termine è dunque il 30 aprile 2026
- Modalità: solo online tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS sul sito INPS > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”
- Alternative: tramite patronato o Contact Center (803 164 da rete fissa, 06 164164 da mobile)
- Valutazione INPS: entro il 30 settembre
Contribuzione per IDIS e regime fiscale
| Tipo di contribuente | Contributo |
|---|---|
| Datori di lavoro / committenti | 1% dell’imponibile previdenziale |
| Lavoratori FPLS (eccedenze massimale) | 0,5% di solidarietà |
| Subordinati a TD (dal 2024) | +1,10% addizionale (L. 92/2012) |
| Lavoratori autonomi | Dal 2024 **non versano più** il contributo ALAS |
Durante la fruizione dell’IDIS è riconosciuta contribuzione figurativa (fino a 1,4 volte il minimale), valida:
- ai fini pensionistici
- per il requisito dell’annualità contributiva nel FPLS
- fino a 1/3 del totale necessario per le prestazioni D.P.R. 1420/1971
Regime fiscale
L’IDIS è assoggettata a IRPEF, con ritenuta alla fonte:
- Art. 23 DPR 600/1973 se sostituisce reddito da lavoro dipendente
- Art. 25 DPR 600/1973 se sostituisce reddito autonomo (esente se in regime forfettario)
L’INPS rilascia regolare certificazione (CUS/CUA) ai fini dichiarativi.


