Indennizzo commercianti: Inps autorizza i pagamenti fino al 31 agosto

Nuova tranche di pagamenti in arrivo  relativa agli  indennizzi  riservati ai commercianti in caso di  cessazione dell'attività  anche  per le domande pervenute alle sedi territoriali dal 1° maggio al 31 agosto 2025; lo ha comunicato INPS con il  messaggio 2719 del  18 settembre 2025 .

A tal proposito, vengono richiamate le precedenti istruzioni emanate in materia, con le quali, via via, si è data autorizzazione alla liquidazione degli indennizzi per i vari periodi interessati.

Sono stati ormai  praticamente recuperati  gli arretrati dovuti all'interruzione dei pagamenti che era stata  comunicata  con messaggio n. 2347 del 05/06/2020. 

 I fondi erano infatti in  fase di esaurimento ed era stata  sospesa la liquidazione di nuove indennità,   anche se le domande potevano  continuare ad  essere inviate.

Resta fermo  in ogni caso che ciascuna sede territoriale deve prima terminare la liquidazione delle domande con data di presentazione antecedente.

Inoltre si ricorda che per le richieste che non hanno i requisiti per l’accoglimento, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, occorre seguire l'iter ordinario  per la reiezione.

Ora, alla luce del monitoraggio sugli oneri e delle domande finora pervenute, le sedi territoriali, qualora abbiano già provveduto alla liquidazione delle richieste con data di presentazione antecedente, potranno procedere anche alla liquidazione delle domande presentate dal 1° maggio 2025 al 31 agosto 2025.

Con successivo messaggio, a seguito dell’andamento delle domande e del previsto monitoraggio delle risorse, l’Istituto si riserva di fornire istruzioni in merito alla gestione delle istanze presentate a partire dal 1° settembre 2025. Per tali domande, al momento, il sistema inibisce la fase di calcolo, generando il seguente avviso: “Domanda presentata successivamente al 31 agosto 2025. Non è possibile procedere al calcolo della prestazione in attesa della verifica della capienza degli stanziamenti.”

Indennizzo commercianti: come funziona

L'indennizzo  per cessazione attività commerciali, ricordiamo   consiste in un  contributo mensile pari al trattamento minimo di pensione fino al compimento dell'età pensionabile.

E'   riservato a: 

  • titolari di licenze commerciali 
  • di almeno 62 anni di età (se uomo) e 57 anni (se donna) 
  • con almeno 5 anni di iscrizione nella Gestione INPS commercianti
  •  che chiudono definitivamente  la loro attività,  NON  a quelli che cedono la licenza.

L'agevolazione viene finanziata con un contributo aggiuntivo che viene versato con i contributi previdenziali annuali dagli iscritti alla Gestione commercianti .

 La misura, inizialmente sperimentale,  è diventata strutturale con la legge di stabilità 2019 (L.145-2018). 

Successivamente la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha previsto un ulteriore stanziamento di risorse   per cui l'istituto ha potuto procedere alla progressiva lavorazione e liquidazione delle domande di indennizzo.

Indennizzo cessazione commercianti: come si richiede

La domanda  per  l’indennizzo  per la cessazione di attività   commerciale deve essere indirizzata alla Struttura INPS  territorialmente competente e presentata telematicamente all’Istituto:

  1.  direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso ( SPID o Carta Nazionale dei Servizi) tramite il servizio “Domanda Indennità commercianti”, accessibile dal sito www.inps.it cliccando su “Tutti i servizi” > “Domanda Indennità commercianti”, oppure 
  2. per il tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS 
  3.  in alternativa, tramite il Contact Center INPS.