Iscrizione INPS navi da diporto: nuove regole sulla matricola aziendale
Ccon il Messaggio INPS n. 3869 del 19 dicembre 2025, l’Istituto fornisce importanti chiarimenti operativi in materia di iscrizione e variazione azienda per le navi e le imbarcazioni da diporto, con particolare riferimento alla costituzione della posizione contributiva (matricola aziendale) e alla competenza territoriale della Struttura INPS chiamata a gestirla.
L’intervento si rende necessario a seguito della piena operatività dell'Archivio telematico centrale della nautica da diporto e della conseguente dismissione dei registri cartacei tenuti presso gli Uffici circondariali marittimi. Il messaggio assume quindi rilievo pratico per proprietari, armatori, datori di lavoro del settore nautico e consulenti, chiamati a gestire correttamente gli obblighi contributivi dei marittimi imbarcati come membri di equipaggio.
L’INPS chiarisce quali siano oggi i criteri da seguire per individuare la sede territorialmente competente all’apertura della matricola aziendale, superando indicazioni del 2010 non più coerenti con l’attuale assetto normativo e organizzativo
Le norme
Il punto di partenza è il D.P.R. 14 dicembre 2018, n. 152, che ha dato attuazione al Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall’articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Tale sistema include l’Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN), nel quale sono ora iscritte tutte le navi e imbarcazioni da diporto.
L’istituzione dell’ATCN ha determinato il superamento definitivo dei registri cartacei precedentemente gestiti dagli Uffici marittimi. Questo passaggio ha effetti diretti anche sul piano previdenziale, poiché viene meno il criterio territoriale fondato sull’ufficio di iscrizione della nave.
Restano invece fermi gli obblighi contributivi previsti dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1984, n. 413, che impone alle imprese armatoriali – e quindi anche ai proprietari e armatori di navi da diporto – di richiedere la costituzione di una posizione contributiva distinta per ciascuna nave posta in armamento, limitatamente al personale marittimo imbarcato.
In passato, la circolare INPS n. 172/2010 individuava la competenza territoriale nella sede INPS del luogo in cui aveva sede l’Ufficio marittimo di iscrizione della nave. Tuttavia, come chiarito dall’Istituto, tale criterio non è più applicabile alla luce della digitalizzazione dei registri e dell’operatività dell’ATCN
Istruzioni operative dettagliate per datori e consulenti
Alla luce del nuovo contesto, il Messaggio n. 3869/2025 fornisce indicazioni operative puntuali. In primo luogo, l’INPS ribadisce che per ogni nave o imbarcazione da diporto con equipaggio soggetto alla legge n. 413/1984 deve essere aperta una specifica matricola aziendale. Non è quindi ammessa una gestione accentrata su un’unica posizione contributiva per più unità.
Il nuovo criterio di competenza territoriale è così definito:
- la domanda di apertura della matricola aziendale deve essere presentata alla Struttura territoriale INPS competente in base alla residenza del proprietario o dell’armatore che richiede l’iscrizione;
- qualora il proprietario o l’armatore (soggetto giuridico) sia già titolare di una matricola aziendale per altre attività, la nuova matricola relativa all’imbarcazione da diporto deve essere richiesta alla stessa Struttura INPS presso cui risulta già aperta la matricola esistente.
Successione nella proprietà o nell’armamento
Un ulteriore chiarimento riguarda le ipotesi di successione di proprietari o armatori. In tali casi, la matricola aziendale già aperta cessa in via provvisoria e il nuovo soggetto è tenuto a richiedere l’apertura di una nuova matricola, applicando i criteri di competenza territoriale sopra descritti.
Codice di autorizzazione “0P”
Infine, l’INPS ricorda che alle matricole aziendali aperte per navi e imbarcazioni da diporto viene attribuito il codice di autorizzazione “0P”, che identifica le posizioni contributive relative al settore del diporto, come già previsto dalla circolare n. 215 del 13 dicembre 1999.


