Lavoratori fragili: le regole sulla tutela COVID fino al 30 giugno 2021

I giorni di assenza dei lavoratori " fragili " sono indennizzati come degenza ospedaliera sia dal 17 marzo al 31 dicembre 2020 che  dal 1 gennaio al 30 giugno 2021, cosi come la quarantena  è coperta da indennita malattia per tutti gli altri, ma entro i limiti di risorse stanziate.  Questa la principale precisazione dell'Inps nel messaggio  n.  1667 del 23 aprile 2021 sulla tutela dei lavoratori dipendenti nell'emergenza COVID 19. Vediamo piu in dettaglio le istruzioni fornite dall'Istituto.

Sin  dal primo decreto legge Cura Italia  n. 18 2020 nei confronti dei :

  1. lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (comma 1) e 
  2.  dei lavoratori  particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti “fragili” (commi 2 e 2-bis).

 si sono succeduti i provvedimenti che  prevedevano la copertura dei periodi di assenza dei dipendenti impossibilitati a svolgere il lavoro in modalità agile, prevedendo,  rispettivamente, la tutela economica   

  1. come malattia nel primo caso e 
  2. come  degenza ospedaliera  nel secondo caso (in particolare per i lavoratori che non possono lavorare in smart working)

Le novità del DL Sostegni 41/2021, convertito in legge

L'ultimo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni),  inoltre ha:

  1.  esteso  fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera  per i lavoratori fragili  e  ha stabilito che 
  2.  tale periodo  non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento.

Come specificato dal  messaggio n. 171/2021, l'istituto ribadisce ora che il riconoscimento della prestazione economica  rientra  i limiti del periodo massimo indennizzabile previsto dalla normativa  per la specifica qualifica e il settore di appartenenza del lavoratore.

L'inps specifica pero che  la proroga dei provvedimenti ha operato in maniera differenzata per le due categorie e per le due annualità 2020. 2021 , ragione per cui vengono fornite le seguenti indicazioni specifiche. 

Tutela per i lavoratori “fragili” 

La tutela dell'indennizzo per degenza ospedaliera opera  fino al 31 dicembre 2020 e, per l’anno in corso, fino alla data del 30 giugno 2021.

Resta fermo che i lavoratori “fragili”  devono  svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione, nella stessa area  come definite dai contratti collettivi vigenti, o  con lo svolgimento di  attività di formazione professionale anche da remoto.

Niei casi in cui lo smart working non sia possibile opera la tutela  equiparata alla degenza ospedaliera ,  opera  nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per ciascuna annualità ovvero:  663,1 milioni di euro per il 2020  e 282,1 milioni di euro per il 2021 

Tutela della quarantena dei dipendenti

In merito alla tutela della quarantena, per il 2021, la legge n. 178/2020 ha disciplinato  gli aspetti relativi alla certificazione medica, eliminando, l’obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che vi ha dato origine, precedentemente previsto  dal  decreto-legge n. 18/202

Per gli eventi afferenti al 2020, l'istituto ammette che  è rimasta la difficolta di approfondire gli aspetti legati alla certificazione medica pervenuta all’Istituto, considerato che, a seguito della difficolta della  normativa precedente  alcune Regioni hanno  adottato ordinanze  diversificate 

Con la pubblicazione della legge n. 178/2020 è stato stabilito che il medico redattore del certificato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non è più tenuto a specificare il provvedimento dell'autorità sanitaria  quindi le Strutture  competenti procederanno al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, con l’eccezione evidentemente di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale” 

Resta inteso che la malattia sarà comunque tutelata secondo gli strumenti ordinari .