Nuovo accordo economico degli agenti e rappresentanti 2025-29
Il 4.6.2025 tra: la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI in rappresentanza delle Associazioni dei Commercianti ad essa aderenti; Confcooperative settore commercio;, Confesercenti e l'Assogrossisti-Confesercenti; e in rappresentanza degli agenti e rappresentanti :
– [la] Fnaarc, Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio;
– [la] Filcams-Cgil;
– [la] Federazione Italiana Sindacati addetti ai Servizi Commerciali affini e del Turismo (Fisascat – Cisl);
– [l']Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil);
– [la] Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio (Fiarc – Confesercenti);
– [l']Unione Generale del Lavoro (Ugl-Terziario);
– [l']Usarci (Unione Sindacati Agenti e Rappresentati di commercio);
si è stipulato un nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale fra le aziende mandanti ed i rispettivi agenti e rappresentanti di commercio, composto di 28 articoli, di 9 tabelle, letti approvati e sottoscritti dalle parti contraenti.
L'accordo entra in vigore il 1 luglio 2025 e scade il 30 giugno 2029.
Vediamo di seguito le principali novità la tabella aliquote dal 2026 e i nuovi termini di preavviso. Scarica qui il testo integrale dell'accordo.
novità economiche e tabella Aliquote dal 1.1.2026
Il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) del 4 giugno 2025, in vigore dal 1° luglio 2025, introduce importanti aggiornamenti economici per gli agenti e rappresentanti del settore commercio.
Le provvigioni sono ora chiaramente estese anche alle vendite effettuate tramite canali e-commerce aziendali, se riferite a clienti in zona esclusiva.
Cambia anche la base di calcolo dei compensi: saranno computate tutte le somme accessorie (premi, coordinamento, incassi, rimborsi spese forfettari), rendendole rilevanti per la determinazione di indennità e trattamenti economici in caso di cessazione del rapporto.
Rilevanti anche le modifiche sull’indennità di fine rapporto: dal 1° gennaio 2026, si applicano nuove soglie annue sulle provvigioni per il calcolo dell’indennità di risoluzione:
Nello specifico:
- per gli agenti senza esclusiva, la fascia più favorevole è fino a 12.000 euro, mentre
- per i monomandatari l’importo sale a 24.000 euro.
È previsto inoltre un compenso meritocratico aggiuntivo se l’agente ha sensibilmente incrementato il fatturato della mandante. Anche i rimborsi e le spese accessorie rientrano nel calcolo dei contributi al Fondo FIRR Enasarco e dell'indennità di non concorrenza.
Classi di importo annuo delle provvigioni computabili |
Aliquote |
||
Indennità di base |
Indennità integrativa |
Totale |
|
A) Agenti e Rappresentanti senza esclusiva |
|||
I. sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.000,00 annui |
1% |
3% |
4% |
II. sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.000,01 annui ed Euro 18.000,00 annui |
1% |
1% |
2% |
III. sulla quota di provvigioni eccedenti Euro 18.000,00 annui |
1% |
– |
1% |
B) Agenti e Rappresentanti in esclusiva |
|||
I. sulla quota di provvigioni fino a Euro 24.000,00 annui |
1% |
3% |
4% |
II. sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 24.000,01 annui ed Euro 36.000,00 annui |
1% |
1% |
2% |
III. sulla quota di provvigioni eccedenti Euro 36.000,00 annui |
1% |
– |
1% |
ATTENZIONE L'accordo prevede che la durata complessiva del rapporto va calcolata dal giorno della stipula alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
In caso di recesso immediato, è dovuta un’indennità sostitutiva calcolata sulle provvigioni medie.
AEC Agenti e rappresentanti: novità contrattuali
Dal punto di vista contrattuale, l’AEC chiarisce che anche i contratti a tempo determinato devono rispettare, ove compatibili, le norme su indennità e fine rapporto, e possono essere rinnovati al massimo due volte con forma scritta obbligatoria, pena la trasformazione a tempo indeterminato.
L'accordo rafforza inoltre la tutela in caso di modifiche peggiorative (in peius) di zona, prodotti, clientela o provvigioni: se la variazione supera il 15%, l’agente può rifiutarla e considerare cessato il rapporto con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.
Cambia anche la disciplina del preavviso, ora strutturata su scala crescente secondo l’anzianità e differenziata tra mono e plurimandatari. (v. tabella sottostante)
Il recesso con effetto immediato richiede il pagamento di un’indennità pari alle provvigioni calcolate sui mesi di preavviso mancanti.
Inoltre, è stato precisato che l’astensione del padre agente in caso di nascita o adozione (fino a 20 giorni) non legittima il recesso da parte della casa mandante.
Infine, il preponente deve dotarsi di strumenti tecnologici idonei a fornire il dettaglio del fatturato utile per il calcolo delle indennità, migliorando la trasparenza del rapporto e facilitando l'operatività dei consulenti.
Durata del rapporto | Preavviso dovuto dalla casa mandante | Preavviso dovuto dall'agente plurimandatario | Preavviso dovuto dall'agente monomandatario |
---|---|---|---|
Fino a 3 anni | 3 mesi | 3 mesi | 5 mesi |
Dal 4° anno iniziato | 4 mesi | 3 mesi | 5 mesi |
Dal 5° anno iniziato | 5 mesi | 3 mesi | 5 mesi |
Dal 6° anno iniziato in poi | 6 mesi | 3 mesi | 5 mesi |