Omesse ritenute: per il reato il calcolo si basa sulle retribuzioni pagate
Con la sentenza n. 27123 del 2026, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione torna su un tema che riguarda da vicino datori di lavoro, associazioni ed enti che gestiscono personale dipendente: i confini del reato di omesso versamento dei contributi disciplinato dall'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983. Il principio ribadito dalla Corte è che il reato non sussiste se la retribuzione non è stata effettivamente corrisposta al lavoratore.
È il pagamento concreto dello stipendio, anche se avvenuto "in nero" o solo in parte, a far sorgere l'obbligo di versare le relative ritenute. Al contrario, se la somma non è mai stata materialmente erogata, non può configurarsi alcuna omissione contributiva penalmente rilevante, e resta solo un inadempimento di natura civilistica nei confronti del dipendente. Dunque la soglia di punibilità di 10.000 euro annui, introdotta dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, va verificata sulla base delle retribuzioni realmente pagate e non su quelle teoricamente dovute in base al contratto collettivo di riferimento.
Il caso : rapporto di collaborazione e soglia di punibilità
Il procedimento trae origine dalla condanna, pronunciata in primo grado dal Tribunale e confermata in appello dalla Corte territoriale, nei confronti della legale rappresentante di due associazioni operanti nel settore dell'accoglienza di persone anziane. All'imputata veniva contestato di non aver versato le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori impiegati nelle due strutture, per importi superiori alla soglia di punibilità relativi a diverse annualità.
La difesa aveva proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo, contestava la qualificazione dei rapporti instaurati con i collaboratori come rapporti di lavoro subordinato, sostenendo che si trattasse in realtà di attività prestata a titolo volontario, priva quindi degli elementi tipici della subordinazione. Con il secondo motivo, la difesa metteva in discussione le modalità di quantificazione dei contributi ritenuti omessi, evidenziando che gli accertamenti della polizia giudiziaria si erano basati su un calcolo presuntivo degli orari di lavoro e, soprattutto, sull'importo che i lavoratori avrebbero dovuto percepire in applicazione del contratto collettivo nazionale, e non su quanto effettivamente ricevuto.
La decisione della Corte e le motivazioni
La Cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici di merito, secondo la Corte, avevano correttamente ricostruito l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sulla base di elementi concreti quali le comunicazioni con cui venivano impartite disposizioni ed esercitato un potere disciplinare, i registri con gli orari svolti e le relative firme, oltre alle testimonianze raccolte.
Diverso l'esito per il secondo motivo, accolto dalla Corte. Richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, la Cassazione ha ribadito che l'obbligo di versare le ritenute nasce dal pagamento effettivo della retribuzione, e non dalla sua semplice maturazione contrattuale. Il mancato pagamento dello stipendio, anche se solo parziale, costituisce un inadempimento civile distinto e autonomo rispetto al reato di omesso versamento contributivo, che presuppone invece l'avvenuta erogazione delle somme.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano quantificato i contributi omessi utilizzando i parametri del contratto collettivo nazionale applicabile, senza accertare quali somme fossero state effettivamente corrisposte ai lavoratori. Per questo motivo, la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio a una diversa sezione della Corte di appello di Bologna, incaricata di procedere a un nuovo accertamento: prima individuare le retribuzioni realmente pagate, poi calcolare su tali somme le ritenute non versate, e infine verificare il superamento della soglia di punibilità di 10.000 euro annui.


